Tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici: l’argomento è stato all’attenzione della Commissione Attività produttive dellla Camera che ha concluso l’esame in sede referente della proposta di legge che ora passa al vaglio dell’aula. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo.
La proposta di legge reca poi norme relative: al diritto dell’utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell’Autorità di regolazione competente – l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l’autolettura, nonché di norme per l’accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.
L’applicazione della norma è riferita alle fatture emesse nei confronti dell’utente domestico e delle microimprese. Con riguardo all’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:è successiva alla data di entrata in vigore della legge per il settore elettrico; per il settore del gas è successiva al 1° gennaio 2019; per il settore idrico è successiva al 1° gennaio 2020.