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Contratti di solidarietà: ecco le ultime novità

Il recente decreto n. 278 del 30 settembre 2019 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sull’agevolazione per le imprese che hanno stipulato un contratto di solidarietà “industriale” con una riduzione d’orario superiore al 20%, prevede nuove modalità procedurali al fine di semplificare l’inoltro dell’istanza di decontribuzione.

Al riguardo, con circolare n. 17 del 3 ottobre scorso, a firma del Direttore Generale, dottor Ugo Menziani, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le opportune istruzioni operative.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per tutte le imprese interessate sarà messo a disposizione l’applicativo web “sgravicdsonline” dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno.

L’accesso al nuovo applicativo potrà avvenire utilizzando le credenziali del sistema “cliclavoro”, ottenibili, nel caso non ancora in possesso, attraverso la consueta procedura online; oppure utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), rilasciate da uno dei gestori autorizzati dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Nel suddetto applicativo, per ogni impresa, saranno messi a disposizione i propri macro-dati delle pratiche presenti nel sistema “CIGS on-line”, conseguenti ai contratti di solidarietà stipulati e consentirà la compilazione dell’istanza, completa dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati e per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata superiore al 20%, nonché del numero e data della marca da bollo, che sarà mantenuta agli atti del Ministero del Lavoro.

Per la compilazione della domanda è stato predisposto un manuale di istruzioni, che sarà disponibile nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it alla pagina web dedicata, nella sezione Temi e Priorità > Ammortizzatori sociali-sottosezione Focus on > Decontribuzione contratti di solidarietà industriali.

Successivamente, il sistema rilascerà un modulo istanza compilato con i dati dell’impresa e completo di un codice di comunicazione.

La procedura indicata sarà l’unica ammessa per la compilazione delle istanze di decontribuzione da parte delle imprese. Non sarà ammessa altra modulistica.

La circolare ministeriale sottolinea inoltre che:

  • l’istanza, firmata digitalmente e in bollo, potrà essere presentata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo, seguendo le istruzioni in esso indicate, non essendo più ammesso l’invio a mezzo posta elettronica certificata.
  • l’impresa istante deve, a pena di inammissibilità, dichiarare la previsione del quantumdella riduzione contributiva richiesta e indicare il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale cui si riferisce la domanda.

Si ricorda infine che il sopra citato decreto ministeriale 278 del 30 settembre scorso ha confermato i criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva già contenuti nel precedente decreto del 2017 , quali il riconoscimento della stessa per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile ed il periodo di presentazione della relativa istanza dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre da parte delle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà e da quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di inoltro e decise esclusivamente sulla base delle risorse relative all’anno di presentazione e comunque entro il limite di spesa annuale stanziato (30 milioni di euro).

In caso di esaurimento dei fondi stanziati, il Ministero del Lavoro comunica sul portale istituzionale, unitamente alla lista delle imprese beneficiarie, che il limite di spesa annuo è stato raggiunto e che non si procederà ad istruire le istanze eccedenti, fatta salva la possibilità di una successiva istruttoria di queste ultime al verificarsi di eventuali fondi residui. Al suo determinarsi, il Ministero del Lavoro pubblicherà l’elenco delle imprese beneficiarie della riduzione contributiva sulle risorse residue.

Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza degli eventuali fondi residui, perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione da computare sullo stanziamento dell’anno successivo, purché il contratto di solidarietà abbia avuto corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

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