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Contratti a termine, tutte le novità: guida in 10 punti

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Causali, durata, proroghe, costi, sanzioni e altro ancora. Sono diversi i capitoli della normativa sui contratti a termine che il Governo ha modificato con il decreto Dignità. Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha parlato di una “Waterloo del precariato”, ma non sono mancate le voci critiche.

Da sinistra c’è chi sostiene che la portata del provvedimento sia tutto sommato limitata, chi lamenta la mancata reintroduzione dell’Articolo 18 e chi sostiene – con il presidente dell’Inps, Tito Boeri – che il pacchetto di norme causerà la perdita di circa 80mila posti di lavoro in 10 anni.

Da destra, invece, le critiche si sono concentrate sull’aumento del costo del lavoro a carico delle aziende. I piccoli e medi imprenditori del Nord hanno quindi ottenuto dalla Lega una contropartita: in Parlamento è stata aggiunta al testo l’estensione del bonus Gentiloni (con le regole del 2018) al biennio 2019-2020. In sostanza, si tratta di uno sconto contributivo triennale del 50% con tetto a 3mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori d’età inferiore a 35 anni.

Ma torniamo ai contratti a termine e vediamo una per una le novità introdotte con il decreto trasformato in legge lo scorso 7 agosto.

1) DURATA

– La durata massima dei contratti a termine si riduce da 36 a 24 mesi. Il limite è valido sia per il singolo contratto sia per la somma di più contratti: conta la durata complessiva del rapporto di lavoro.

2) PROROGHE

– Le proroghe possibili si riducono da 5 a 4, fermo restando il limite massimo di durata complessiva di 24 mesi. In caso di quinta proroga, il contratto diventa a tempo indeterminato. Il limite al numero di proroghe non vale per le start up innovative fino al compimento del quarto anno dalla costituzione della società.

3) CAUSALI

– Torna l’obbligo di indicare le causali nei contratti più lunghi di 12 mesi, nelle proroghe che vadano oltre questo limite di durata e nei rinnovi contrattuali anche se non eccedono il termine annuale. Sono esclusi dall’obbligo di causale i contratti dei lavoratori stagionali.

4) COSTO DEI RINNOVI

– Per ogni rinnovo a partire dal secondo è previsto l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale (attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L’aggravio non peserà sulle famiglie che hanno alle loro dipendenze colf o badanti (secondo Assindatcolf, il costo sarebbe stato di 160 euro a famiglia).

5) RINNOVI SENZA LIMITI NELLA SCUOLA

– Rimosso il limite di durata complessiva dei contratti a termine (anche non continuativi) nella scuola, fissato in 36 mesi dalla riforma del 2015 detta “Buona Scuola”. La norma era stata inserita per non violare le regole Ue sul lavoro a tempo determinato, che impongono di fissare un limite massimo di durata senza differenze fra pubblico e privato.

6) SANZIONI PER VIOLAZIONI SULLE CAUSALI

– Se viene stipulato un contratto di durata superiore a 12 mesi violando l’obbligo di causale, scatta automaticamente la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

7) ALTRE SANZIONI

– Inoltre, la nuova normativa prevede che quando la somministrazione di lavoro “è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione”.

8) QUOTE CONTRATTI A TERMINE

– La quota degli assunti con contratti a termine “non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5”.

9) VOUCHER ANCHE NEL TURISMO

– I voucher potranno essere utilizzati anche nel settore del turismo, oltre che nell’agricoltura, ma solo per le attività fino a 8 dipendenti. Inoltre, come già previsto, i voucher si potranno usare come forma di pagamento per il lavoro di pensionati, disoccupati, studenti fino a 25 anni e percettori di forme di sostegno al reddito. La durata massima dell’utilizzo sale da tre a 10 giorni.

10) PERIODO TRANSITORIO

– Infine, per dare modo alle imprese di adeguarsi alle novità, la legge prevede un periodo transitorio: le nuove regole sui contratti a termine non si applicheranno a proroghe e rinnovi siglati fino al 31 ottobre 2018.

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