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Contratti a termine e apprendistato: per ora solo audizioni in Parlamento

Entrerà nel vivo la prossima settimana l’esame delle nuove norme sui contratti a termine e di apprendistato, contenute nel decreto legge 34, al vaglio della commissione Lavoro della Camera. Si tratta del provvedimento varato dal Governo a febbraio, come prima parte del “pacchetto” cosiddetto Jobs Act.

Contratti a termine e apprendistato: per ora solo audizioni in Parlamento

La commissione Lavoro ha avviato l’esame del decreto legge 34, ma nel corso di questa settimana svolgerà una lunga serie di audizioni di esperti, professionisti giuslavoristi, sindacati dei lavoratori, rappresentanti delle imprese e organizzazioni varie, per approfondire l’analisi degli argomenti contenuti nel provvedimento. Le restanti parti dello Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro presentata dal premier Matteo Renzi, avrà la forma di disegno di legge delega, ma ancora non è stata presentata in Parlamento.

Il relatore sul decreto legge 34, Carlo Dell’Aringa del Pd, ha illustrato nel dettaglio i contenuti dei cinque articoli che costituiscono il provvedimento. L’articolo 1 riguarda i contratti a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l’obiettivo di facilitarne l’utilizzazione. A tal fine, modifica in più parti i decreti legislativi 368 del 2001 e 276 del 2003, innalzando da dodici a trentasei mesi, comprensivi di eventuali proroghe, la durata del rapporto a tempo determinato, che non necessita più di una causale per la sua stipulazione. Il contratto può essere prorogato fino a otto volte, a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale è stato inizialmente stipulato.

Il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo aziendale. Le imprese fino a cinque dipendenti possono stipulare comunque un contratto a tempo determinato. Peraltro, la contrattazione collettiva nazionale può stabilire limiti quantitativi diversi.

L’articolo 2 del provvedimento – ha spiegato Dell’Aringa – semplifica la disciplina dell’apprendistato. Modifica in più parti il decreto legislativo 167 del 2011 e la legge 92 del 2012, la cosiddetta “legge Fornero”, prevedendo l’obbligo della forma scritta solamente per il contratto e per il patto di prova, ma non più per il piano formativo individuale. E’ soppressa, poi, la condizione, introdotta dalla legge 92 del 2012, che per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti legava l’assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, di almeno il 50 per cento degli apprendisti. Dell’Aringa ha osservato che la soppressione è estesa anche alla norma che, nel definire i principi per la disciplina contrattuale dell’istituto, prevedeva la possibilità di individuare nei contratti collettivi forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, l’articolo 2 prevede che si debba tener conto delle ore di formazione, in misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo. Infine, prevede la facoltà, e non più l’obbligo, per i datori di lavoro di integrare con l’offerta formativa pubblica la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta in azienda.

Nella sua relazione introduttiva, Dell’Aringa ha osservato che soprattutto per quanto attiene alle disposizioni sui contratti a termine e di apprendistato, si pone la necessità, dal punto di vista tecnico, di meglio coordinare la nuova disciplina del decreto legge 34 con il quadro normativo vigente.

L’articolo 3 è diretto a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’Unione europea, indipendentemente dal luogo di residenza, nonché, attraverso l’eliminazione del requisito del domicilio, ad ampliare la possibilità di usufruire delle azioni di politica attiva, poste in essere dai servizi competenti. In particolare, Dell’Aringa ha spiegato che la norma è volta a rendere immediatamente operativa la garanzia per i giovani, che, per usufruire dei relativi percorsi, stabilisce che vengano individuati i requisiti della residenza e della contendibilità del soggetto, al fine di consentire che i giovani alla ricerca di occupazione possano rivolgersi a un servizio per l’impiego indipendentemente dall’ambito territoriale di residenza.

Con l’articolo 4 sono introdotte disposizioni volte alla smaterializzazione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), attraverso una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese operanti nel settore dell’edilizia, delle Casse edili deve avvenire in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi degli enti con validità di centoventi giorni.

Infine, l’articolo 5 prevede uno specifico, successivo decreto interministeriale per individuare i datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni per i contratti di solidarietà, già previste dalla legislazione vigente, per le quali innalza a 15 milioni di euro, già a decorrere da quest’anno, il limite di spesa nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Le Camere hanno tempo fino al 20 maggio per convertire in legge il decreto 34. Ma l’approvazione dovrebbe essere anticipata di qualche giorno, vista la prevista chiusura del Parlamento per consentire lo svolgimento della campagna elettorale europea. Le elezioni si terranno domenica 25 maggio.

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