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Conto corrente in rosso, novità dal 2021: Bankitalia fa chiarezza

Via Nazionale chiarisce alcuni malintesi: gli sconfinamenti per pagare utenze e stipendi saranno possibili (come oggi) a discrezione delle singole banche e non basterà un rosso di 100 euro per andare in default

Conto corrente in rosso, novità dal 2021: Bankitalia fa chiarezza

Da qualche giorno circola una notizia secondo cui, dal 2021, “non si potrà più andare in rosso sul conto corrente”. La Banca d’Italia spiega che non è così: “Dal 1° gennaio, come già oggi – scrive Via Nazionale – le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa”. La possibilità di “andare in rosso”, infatti, “non è un diritto del cliente, bensì una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce)”.

Ma allora cosa cambia dal 2021? Con l’entrata in vigore definitiva del “Regolamento europeo sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento”, dal primo gennaio tutte le banche sono costrette a modificare i criteri per identificare le esposizioni in stato di default (ma diversi istituti hanno già provveduto da tempo). In sostanza, il default scatterà non solo se la banca giudicherà improbabile recuperare il credito senza intentare procedure straordinarie (come l’escussione delle garanzie), ma anche se un “debito rilevante” è scaduto da oltre 90 giorni consecutivi (180 se il debitore è la Pubblica amministrazione). Per essere considerato “rilevante”, il debito deve avere due caratteristiche:

  • superare una soglia assoluta: 100 euro per i privati e 500 euro per le imprese;
  • superare una soglia relativa, ovvero essere pari almeno all’1% del debito totale con una controparte.

E tutto questo cosa comporta? La novità fondamentale, segnala Bankitalia, è che non sarà più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (i cosiddetti margini disponibili): “A questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto”.

La Banca d’Italia sottolinea però che “la definizione di sofferenze non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente in sofferenza solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito”. Per arrivare a questa conclusione è necessaria “una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente”, non basata “solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito”. Perciò “non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario” a causa del peggioramento del merito di credito.

Le nuove regole sul default riguardano solo “il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali – continua Bankitalia – ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari”. Tuttavia, l’istituto centrale ammette che “la nuova definizione di default può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio”. Per questo Via Nazionale ha chiesto alle banche “di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali”.

Link alla Banca d’Italia:
Per approfondimenti sulla nuova definizione di default
Per le risposte alle domande frequenti (Faq)
Per chiarimenti sugli impatti sulla Centrale dei Rischi

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