Per ora il conto a carico di Alitalia si è fermato a ‘quota’ 105mila euro ma c’è da aspettarsi che il braccio di ferro con l’Antitrust continui: sul tavolo l’applicazione della c.d. no show rule, vale a dire la prassi che prevede l’annullamento del biglietto di ritorno se non si è utlizzato quello di andata.
Il confronto-scontro dura da tempo, da quando, nel 2007, alcuni consumatori inferociti hanno iniziato ad inviare segnalazioni all’Antitrust. Nel 2011 Alitalia, sotto la spinta delle richieste di informazioni degli uffici di Piazza Verdi, introduce le prime modifiche alla regola, ritenute evidentemente insufficienti dall’Autorità, che apre un’istruttoria in applicazione del Codice del Consumo. Il primo epilogo è ad ottobre 2013: una prima multa di 45mila ad Alitalia per pratica commerciale scorretta: le modalità di applicazione della regola, sostiene l’Autorità, modificano le caratteristiche del contratto, negando la fruizione del volo di ritorno, senza peraltro che questo sia chiaro al consumatore quando acquista il biglietto. Chi compra, in sostanza, è convinto di potere eventualmente utilizzare solo il ritorno senza correre il rischio di rimanere a terra o dovere acquistare un nuovo biglietto o comunque sostenere costi aggiuntivi.
La tesi della compagnia aerea, sostenuta anche a livello comunitario dagli altri vettori e dalle loro associazioni di categoria, è ovviamente opposta: la regola tariffaria rappresenta uno strumento di ottimizzazione delle risorse e una strategia commerciale efficiente. Ma non convince comunque l’Antitrust che giudica scorretta la mancanza di una procedura specifica con la quale il consumatore possa informare Alitalia dell’intenzione di fruire del volo di ritorno pur non avendo fruito di quello di andata; l’applicazione della regola anche quando non è giustificata da un’effettiva assenza di posti disponibili; la mancata previsione da parte della compagnia di alcun diritto di rimborso a favore dei passeggeri.
Dunque fine del primo round con multa e diffida ad Alitalia ad adeguare i propri comportamenti alla delibera dell’Antitrust entro 30 giorni. Il tempo previsto dalla diffida per rispettare il provvedimento dell’Autorità, su richiesta della compagnia, si allunga: di proroga in proroga si arriva a giugno 2014 quando l’Antitrust, insoddisfatta delle varie misure presentate, avvia un procedimento per inottemperanza che si chiude a novembre 2014 con una nuova multa di 60mila euro: Alitalia, secondo l’Autorità, con i suoi comportamenti, continua a violare il Codice del Consumo.
Nonostante il tempo concesso e nonostante le indicazioni fornite nel corso del procedimento, i rimedi presentati da Alitalia sono, secondo l’Antitrust, insufficienti: la possibilità di accesso alla procedura di riconferma del volo di ritorno è infatti limitata ai soli casi in cui si riscontrino cause di forza maggiore (specificamente individuate dalla stessa Alitalia) o di altri eventi di forza maggiore non prevedibili all’atto dell’acquisto del biglietto. Si tratta di eventi che devono oltretutto essere certificate da Autorità o enti terzi a ciò specificamente preposti. Le modalità di ricorso alla procedura per potere usufruire del volo di ritorno senza maggiorazioni tariffarie sono inoltre particolarmente farraginose e onerose per i passeggeri: l’unico modo è infatti una comunicazione ad Alitalia tramite il Customer Center – sostenendo i costi addizionali derivanti dalla numerazione a pagamento – almeno due ore prima della partenza del volo che non si può utilizzare.
Si chiude così il secondo round ma la partita è ancora aperta. Difficile che l’Autorità ‘molli’ la presa. Sempre che, a dare ragione alla compagnia, non intervenga il giudice amministrativo al quale è stato già presentato ricorso.