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Congedo parentale, maternità e paternità obbligatoria: cosa cambia dal 13 agosto

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Novità in arrivo per i genitori sul fronte congedo parentale, maternità e paternità. Dal 13 agosto 2022 grazie al Decreto legislativo numero 105 del 2022 entreranno in vigore una serie di disposizioni figlie del recepimento in Italia della direttiva (UE) 2019/1158, aventi lo scopo di agevolare i genitori a conciliare vita familiare e lavorativa.

In attesa che l’INPS adegui le piattaforme telematiche per inoltrare le richieste, vediamo cosa cambia dal 13 agosto in materia di congedo parentale, congedo di paternità, maternità delle lavoratrici autonome, priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere con permessi legge 104.

Congedo di paternità obbligatorio: cosa cambia

Il nuovo articolo 27-bis del Testo Unico riconosce al padre lavoratore dipendente un congedo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi la nascita. Il congedo è fruibile “entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.

In caso di parto plurimo la durata passa a 20 giorni lavorativi.

Il congedo peraltro è:

  • fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • applicabile anche al padre adottivo o affidatario;
  • riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità “alternativo” di cui all’articolo 28 del Testo Unico.
  • per tutta la durata del congedo obbligatorio sarà riconosciuto al padre lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, come previsto per la madre lavoratrice.

Congedo parentale: le novità in arrivo

Le novità di cui al Decreto – legislativo numero 105 non risparmiano il congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Alla luce della nuova normativa i periodi indennizzabili di congedo parentale sono:

  • alla madre tre mesi (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (non più fino al sesto anno) ovvero dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento;
  • al padre tre mesi (sempre non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori hanno diritto a tre mesi aggiuntivi, in alternativa tra loro, nel limite massimo complessivo di nove mesi (e non più di sei).

Restano, però, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, previsti dall’articolo 32 del decreto numero 151, in particolare:

  • 6 mesi di congedo in favore della madre, per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • 6 mesi di congedo per il padre (elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • 10 mesi di congedo complessivamente fruibili da entrambi i genitori (elevabili ad 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
  • In favore del genitore solo (compreso chi ha l’affidamento esclusivo del figlio) sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati (e non più 10 mesi) di congedo, di cui 9 mesi (e non più 6) indennizzabili al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo ulteriori ai 9 mesi ed indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è riconosciuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Maternità delle lavoratrici autonome: le novità

Alle lavoratrici autonome inoltre è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.

Di conseguenza, l’indennità anticipata è erogabile in presenza di un accertamento medico dell’Asl.

Congedo straordinario per assistenza disabili

Più soggetti possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

Novità anche sul congedo straordinario di due anni ai caregiver di familiari disabili in situazione di gravità, con l’estensione al convivente di fatto, anche nel caso in cui la convivenza sia iniziata dopo la richiesta di congedo.

Pertanto, il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata dopo la richiesta di congedo.

Permessi legge 104

Viene potenziata la norma che consente ai caregiver di prendersi tre giorni al mese per assistere un parente in grave stato di salute (così come previsto dall’articolo 33 legge 104), riconoscendo il diritto anche a più di un lavoratore per assistere la stessa persona, sempre nel limite di tre giorni al mese riferiti a ciascun paziente. Diritto esteso anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto, e si prevede la possibilità di suddividere i 3 giorni tra più aventi diritto (non solo i genitori) rispetto ad una persona disabile da assistere.

Congedi: come presentare le nuove domande

Come spiega una nota dell’INPS, e in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è comunque possibile, a partire dal 13 agosto 2022, fruire di permessi e congedi secondo le novità del Decreto numero 105:

  • presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (per permessi retribuiti e congedo straordinario, con la precisazione per quest’ultimo di allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la convivenza di fatto);
  • presentando una richiesta al proprio datore di lavoro (per il congedo parentale) regolarizzando successivamente la fruizione, mediante presentazione della domanda telematica all’INPS, non appena sarà aggiornata la piattaforma.
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