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Cigs e contratto di solidarietà, le istruzioni dell’Inps

FIRSTonline

Con circolare n. 98 del 3 settembre, a firma del Direttore Generale Gabriella Di Michele, l’Inps illustra i profili normativi e operativi inerenti all’intervento straordinario di integrazione salariale che supporta il nuovo contratto di espansione.

Al riguardo, l’Inps ricorda che il Decreto Legge Crescita dell’aprile 2019 ha novellato il “contratto di solidarietà espansiva” previsto dal Jobs Act del 2015 introducendo nel nostro ordinamento, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il “contratto di espansione”.

Il nuovo istituto si rivolge alle aziende, con organico superiore alle 1000 unità e già rientranti nell’ambito di applicazione della cigs, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuti più tecnici.

Per utilizzare il nuovo strumento, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale in sede governativa finalizzata a stipulare un contratto di espansione con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

A sostegno del processo di sviluppo aziendale, il contratto di espansione ha come finalità di consentire alle aziende di immettere forze nuove nel proprio organico e, parallelamente, avviare un percorso di riqualificazione del personale, finalizzato all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive.

In particolare, con riguardo ai lavoratori a libro paga difficilmente utilizzabili in modo produttivo in conseguenza dello sviluppo tecnologico avviato, l’ Inps sottolinea che le aziende hanno due opportunità:

  • concordare una uscita anticipata con i lavoratori a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata ed in possesso del requisito minimo contributivo
  • ricorrere a riduzioni di orario con ricorso alla cigs per quei lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico 

Ció premesso, l’Inps ha sottoposto al Ministero del Lavoro alcuni aspetti del nuovo contratto di espansione, al fine di pervenire ad una più approfondita valutazione che, con particolare riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’ intervento della cigs, fosse utile a consentire una corretta gestione della misura.

Ambito di applicazione della Cigs

Al nuovo contratto di espansione possono ricorrere le aziende che, anche se articolate in diverse unità produttive sul territorio nazionale, abbiano avuto complessivamente in organico almeno 1000 lavoratori mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di Cigs.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, dirigenti e contratti a termine compresi, con esclusione dei lavoratori somministrati, dei tirocinanti e degli stagisti.

Natura e caratteristiche dell’intervento di Cigs

La natura della Cigs in questione è riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale prevista dal Jobs Act.

Con riferimento ai lavoratori interessati restano quindi esclusi dal ricorso alla Cigs :

  • i dirigenti 
  • i lavoratori a domicilio
  • gli apprendisti con contratto a termine differente da quello di tipo professionalizzante.

Inoltre, ai fini della fruizione della cassa, si precisa che i lavoratori devono possedere, presso l’ unità produttiva per la quale è richiesto l’ intervento, un’ anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di Cigs.

Durata del trattamento 

L’intervento straordinario di integrazione salariale per il contratto di espansione può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, e, in deroga ai limiti di durata complessiva e specifici di utilizzo della cassa, non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento.

Contributo addizionale 

La Cigs connessa al contratto di espansione prevede il versamento del contributo addizionale di cui all’ articolo 5 del Jobs Act del 2015.

A tal fine, l’ Inps ricorda che detta contribuzione è articolata in misura progressiva pari a:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’ interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
  • 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane 
  • 15% oltre il limite di 104 settimane sempre in un quinquennio mobile.

Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della Cigs, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

Termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni

Il datore di lavoro eroga direttamente la cassa integrazione, che gli sarà rimborsata dall’ Inps ovvero conguagliata dal datore di lavoro medesimo all’ atto dell’ assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

Il conguaglio deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o della data del provvedimento di concessione se successivo. 

Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove l’obbligo contributivo generi un saldo a credito per l’azienda.

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