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Cig, proroga: ecco le indicazioni dell’Inps

Pxfuel

Con il messaggio del 29 gennaio, l’Inps ha fornito le indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La legge di bilancio 2021 (L. 178/20), intervenendo, tra l’altro, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo) e in deroga (Cigd), di assegno ordinario (Aso) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) o dell’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di 12 settimane. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, ai sensi del Decreto-Legge “Ristori”, dopo il 1° gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

Peraltro, la legge di bilancio introduce un’importante novità in merito all’articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro riconducibili al Covid-19. La nuova disciplina differenzia infatti, per la prima volta, l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.

I nuovi trattamenti di cassa ordinaria per Covid-19 devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, mentre quelli relativi all’assegno ordinario e alla cassa in deroga devono invece essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Per il settore agricolo, la concessione della cassa operai agricoli per Covid-19 è prevista per una durata massima di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. Il periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di cassa con causale “Cisoa Dl Rilancio”:

LAVORATORI INTERESSATI

I trattamenti indicati (cassa integrazione ordinaria ed in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli) trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio). Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui deve essere alle dipendenze del datore di lavoro), resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e nei casi di lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori interessati siano stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Diversamente dai Decreti “Agosto” e “Ristori”, la Legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo del versamento di un contributo addizionale per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’Inps precisa che nel proprio sito internet sono già disponibili i servizi telematici di invio delle istanze delle prestazioni di integrazione salariale per Covid-19 per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021. Per la trasmissione delle istanze dovranno essere utilizzate la causale di nuova costituzione “Covid-19 L. 178/20” sia per la cassa integrazione guadagni ordinaria, sia per l’assegno ordinario, sia per la cassa in deroga e per quella sempre di nuova costituzione “Cisoa L. 178/20” per il trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli.

CIG IN DEROGA DI AZIENDE PLURILOCALIZZATE

Le aziende cosiddette “plurilocalizzate” possono presentare l’istanza come “Deroga plurilocalizzata” solo se hanno già ricevuto la relativa prima autorizzazione dal ministero del Lavoro. Tutti gli altri datori di lavoro “plurilocalizzati” devono invece inviare la istanza come “Deroga Inps”.

Le istanze di deroga dovranno essere inviate esclusivamente per singola unità produttiva, salvo quelle aziende che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato, indicando un’unità produttiva su cui accorpare le istanze. In quest’ultimo caso, la scelta dell’unità produttiva di riferimento diventa irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di Cig in deroga “Covid-19 L. 178/20”, al fine di consentire il corretto monitoraggio da parte dell’Istituto.

Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori Covid (lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

TERMINE DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE

Le istanze che si riferiscono a periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro iniziati nel mese di gennaio 2021 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.

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