In attesa della più volte annunciata riforma degli ammortizzatori sociali, auspicabile comunque tra le prossime misure del Recovery Plan, il Governo Draghi con il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, meglio noto con il nome di “Decreto Sostegni”, ha prorogato, tra i provvedimenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori, il trattamento di integrazione salariale che, pur se nel solco di quanto già disciplinato dal precedente Governo Conte 2, prevede peraltro delle novità sul fronte normativo.
Il “Decreto Sostegni” rimodula infatti i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). In particolare, viene rideterminato il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge di bilancio 2021, differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza pandemica da Covid-19 possono richiedere i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Invece, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Per tali misure di sostegno al reddito, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono a tali trattamenti.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA
Le nuove 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, collocate nel primo trimestre dell’anno.
Pertanto le settimane di Cigo a disposizione sono 25 così articolate:
- 12 settimane dal 1° gennaio al 31 marzo
- 13 settimane ulteriori dal 1° aprile al 30 giugno
- azzeramento del contatore dal 1° luglio
TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
I nuovi periodi di assegno ordinario (a carico del FIS- Fondo di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali) o di CIG in deroga per COVID-19 di 28 settimane si aggiungono a quelli di 12 settimane già previsti dalla legge di bilancio 2021 e fruibili nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Considerato che l’impianto normativo declinato dal “decreto sostegni” non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, anche se collocati, in tutto o in parte, in periodi successivi al1° aprile, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti di 28 settimane deve considerarsi aggiuntivo alle precedenti 12 settimane, per complessive 40 settimane a disposizione nel corso del 2021.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN PRESENZA DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (entrata in vigore del “Decreto Sostegni) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e che devono ulteriormente sospendere il relativo programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza in atto possono accedere al trattamento di cassa ordinaria per Covid-19, per una durata massima di 13 settimane e per i periodi intercorrenti dal 1° aprile al 30 giugno, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alle prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria.
LAVORATORI BENEFICIARI
I lavoratori che possono fruire delle prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e in deroga o di assegno ordinario sono quelli in forza al datore di lavoro richiedente alla data del 23 marzo 2021.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NEL SETTORE AGRICOLO (CISOA)
Anche per i lavoratori del settore agricolo è previsto un ulteriore periodo di cassa integrazione di 120 giornate tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili alla pandemia in atto.
Il suddetto trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero dei giorni lavorativi previsti dalla vigente normativa.
Le nuove 120 giornate vanno ad aggiungersi alle 90 già previste dalla legge di bilancio 2021, con l’avvertenza che queste prime 90 giornate devono essere comunque collocate entro e non oltre il 30 giugno 2021.
TERMINE DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE
I termini di invio all’INPS delle domande relative agli ammortizzatori per Covid-19 rimangono gli stessi già previsti, a pena di decadenza, dalla legge di bilancio 2021 e dagli ultimi decreti-legge in materia, cioè entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
TERMINI DECADENZIALI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Anche i termini decadenziali per l’invio all’INPS dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale per Covid-19, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, rimangono fissati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della posta elettronica certificata concernente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole per l’azienda.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per le modalità di pagamento della cassa per Covid-19, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS con il possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’azienda.
Per l’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi dei settori dell’artigianato e della somministrazione è stato previsto uno stanziamento a carico del bilancio statale di 1,100 milioni di euro, che saranno assegnati a tali Fondi con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRASPORTO AEREO
Le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale sono estese anche alla cig in deroga per Covid-19 richieste dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aeroportuale.
Pertanto potranno essere integrati i trattamenti salariali in deroga richiesti e autorizzati per periodi tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.
A tal fine, è stata prevista una implementazione delle risorse destinate allo specifico Fondo di solidarietà del settore per un importo pari a 186,7 milioni di euro per il 2021.
Si ricorda infine che una analoga disposizione integrativa era già stata disposta per le medesime imprese dalla legge di bilancio 2021 per i periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 30 giugno e per una durata massima di 12 settimane.