Casa in leasing, ovvero agevolazioni per le giovani coppie per l’acquisto dell’abitazione mediante la locazione finanziaria. La proposta è all’esame delle commissioni Giustizia e Finanze del Senato, con un duplice obiettivo: affrontare il problema dell’acquisto dell’abitazione di residenza da parte dei giovani, ad oggi per varie ragioni particolarmente difficile, e di contribuire contemporaneamente al rilancio del mercato dell’edilizia:
Ma vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.
– Destinatari. Sono giovani al di sotto dei 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55 mila euro l’anno.
– L’intervento. Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, il concedente (ovvero la società di leasing), si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore (ovvero il giovane con i requisiti di età e reddito prima indicati) che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico che tenga conto del costo di acquisto o dei costi di realizzazione sostenuti dal concedente. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore può acquistare la proprietà del bene pagando il prezzo contrattualmente previsto, o richiedere al concedente il rinnovo del contratto di locazione finanziaria, con la definizione del nuovo corrispettivo periodico, della durata e del prezzo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio dell’opzione finale.
– Agevolazioni. Sono previste sia per i giovani che per le società di leasing e costruttori . Per i giovani, una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare, per un importo non superiore a 15.000 euro annui. Inoltre, per favorire l’esercizio dell’opzione finale di acquisto dell’immobile, viene inserita una detrazione del 19 per cento relativa al costo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Per le società di leasing e costruttori si stabilisce che alle cessioni di immobili, anche da costruire derivanti da contratti di locazione finanziaria effettuate nei confronti del soggetto concedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. La medesima agevolazione è riconosciuta alle cessioni effettuate nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria per inadempienza dell’utilizzatore.