Novità per lo stralcio delle cartelle esattoriali. Sul sito dell’Agenzia Riscossione è disponibile il modulo che i Comuni, ed enti diversi dalle amministrazioni centrali, devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo, la decisione di aderire allo stralcio integrale dei debiti fino a 1.000 euro per il 2000-2015, oppure l’eventuale non applicazione dello stralcio parziale – ossia l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi – e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione.
Stralcio cartelle esattoriali fino a 1.000: cosa cambia
Il Milleproroghe ha esteso la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione. Non solo, come previsto dalla Legge di bilancio 2023, potevano decidere entro il 31 gennaio di non applicare lo stralcio parziale (in cui contribuenti sono quindi obbligati al pagamento del totale indicato nella cartella), ma addirittura, potranno anche scegliere di consentire ai propri cittadini di beneficiare dell’annullamento totale delle cartelle 2000-2015.
A ogni modo, per tutte le cartelle potenzialmente ammissibili allo stralcio, parziale o totale, ci sarà la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023.
La nuova possibilità riguarda tutti gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Su sito del Fisco, nella sezione “Enti Creditori”, sono presenti le informazioni e i moduli da utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio “integrale” sia per i provvedimenti per dire no all’annullamento “parziale”, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.
Cartelle esattoriali, stralcio parziale o integrale: spetta ai Comuni l’ultima parola
La Legge di Bilancio ha previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a 1.000 euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute. Spetta ai Comuni a dire eventualmente di “no”.
Questa è la novità: il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro fine mese, l’applicazione dello stralcio integrale ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
In base alla legge, gli enti che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio “parziale” o di approvazione di stralcio “integrale” delle cartelle sono tenuti a trasmetterlo all’agente della riscossione entro la deadline fissata al 31 marzo. Per adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.
Le multe stradali
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.