In aula alla Camera prende il via oggi l’esame del disegno di legge anticorruzione. Il testo, d’iniziativa del governo – e approvato dal Senato-, introduce significative modiche al codice penale e, in generale, alla disciplina per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità all’interno della pubblica amministrazione.
Tra i principi generali, è individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) l’Autorità nazionale anticorruzione (il ruolo è attualmente ricoperto dal Dipartimento della funzione pubblica). Sono dettate poi specifiche misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa e nell’attribuzione di posizioni dirigenziali. Inoltre, è dettata una più stringente disciplina su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.
Sono poi introdotte numerose modifiche al codice penale nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, oltre a un generalizzato aumento delle pene. Vengono aggiunti al codice due nuovi delitti:
1) Il reato di “induzione indebita a dare o premettere utilità”. La norma punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni).
2) Il “traffico di influenze illecite”, che sanziona con la reclusione a 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette.