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Caldo, si può chiedere la cassa integrazione: ecco come funziona e chi può fare domanda

Pixabay

Con l’ondata di calore che ha investito l’Italia, molte aziende stanno facendo i conti con temperature record che mettono a rischio le normali attività lavorative. In queste situazioni, dove la sospensione o la riduzione del lavoro diventano necessarie, i datori di lavoro possono ricorrere alla “cassa integrazione caldo” per sostenere i loro dipendenti. Una circolare dell’Inps spiega quando e come fare domanda.

Caldo, quando richiedere l’integrazione salariale

Le seguenti indicazioni sono rivolte sia ai datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo), sia a quelli che possono richiedere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (Fis) o ai Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

I datori di lavoro possono chiedere l’integrazione salariale in due situazioni principali:

  1. Sospensione o riduzione per ordinanza della Pubblica Autorità: se un’ordinanza della pubblica autorità impone la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo, è possibile richiedere l’integrazione salariale con la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità”. In questo caso, nella relazione tecnica allegata alla domanda, bisogna indicare gli estremi dell’ordinanza senza allegarla.
  2. Caldo eccessivo senza ordinanza: Se non esiste un’ordinanza, ma il caldo impedisce il normale svolgimento delle attività, si può richiedere l’integrazione salariale con la causale “evento meteo” per “temperature elevate”. È importante sapere che non è possibile presentare due richieste separate per lo stesso periodo e per gli stessi lavoratori, una con causale “ordine di pubblica autorità” e l’altra con “evento meteo”. Tuttavia, se ci sono ordinanze, si possono considerare sia i periodi coperti dall’ordinanza sia quelli in cui si sono registrate temperature elevate.

Nota importante: se viene presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative, si terrà conto di tale circostanza durante l’istruttoria. Pertanto, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente da tale accertamento, le giornate/ore per le quali le ordinanze hanno vietato il lavoro. In tal caso, i datori di lavoro dovranno attestare nella relazione tecnica non solo la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza doverla allegare.

Temperature e calcolo della percezione

Per le domande con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, è possibile ottenere l’integrazione salariale solo se le temperature sono superiori a 35°C. Tuttavia, temperature pari o inferiori a 35 gradi possono comunque giustificare l’accoglimento della domanda se si considera la temperatura percepita, che può essere più elevata di quella reale a causa di fattori come l’esposizione al sole, l’utilizzo di macchinari che producono calore, o l’impiego di strumenti di protezione personale. Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale deve considerare non solo la temperatura effettiva, ma anche le condizioni lavorative.

Come preparare la documentazione per la Cig Caldo

Per entrambe le situazioni, la documentazione necessaria include una relazione tecnica dettagliata. Questa relazione deve:

  • Descrivere l’attività lavorativa: indicare il tipo di lavoro sospeso o ridotto e le condizioni in cui i lavoratori operano.
  • Condizioni ambientali: dettagliare le condizioni meteorologiche, incluso l’eventuale impatto dell’umidità sul caldo percepito. È importante menzionare se le temperature percepite sono superiori a quelle registrate, soprattutto se le attività si svolgono in ambienti non ventilati o con attrezzature che generano calore. Anche l’uso di strumenti di protezione personale, come tute e caschi, può aumentare la temperatura percepita.
  • Bollettini meteo: Non è necessario allegare bollettini meteo, poiché vengono acquisiti d’ufficio.

Tempistiche e obblighi per la presentazione della domanda

Le richieste devono essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Non è richiesta un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali, ma è obbligatorio comunicare, anche dopo l’inizio della sospensione, la durata prevista e il numero di lavoratori coinvolti.

Esenzioni e agevolazioni

Le richieste di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili come il caldo estremo godono di alcune esenzioni:

  • Anzianità di lavoro: non è necessaria l’anzianità di 30 giorni presso l’azienda.
  • Contributo addizionale: non è dovuto il contributo addizionale per Cigo, Fis, e Fondi di solidarietà.
  • Presentazione della domanda: il termine per la presentazione della domanda è prorogato all’ultimo giorno del mese successivo all’evento.

Per le aziende agricole, è possibile richiedere la Cassa Integrazione Speciale per gli Operai e Impiegati a Tempo Indeterminato (Cisoa) utilizzando la causale “avversità atmosferiche” per la sospensione o “Cisoa eventi atmosferici a riduzione” per la riduzione dell’attività lavorativa.

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