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Calcio, Sky e Dazn finiscono sotto la lente Antitrust

Il garante per la concorrenza ha deciso di aprire due istruttorie per pratiche commerciali scorrette e violazione dei diritti dei consumatori. Dovrà ora verificare se le clausole contrattuali sono state aggressive e se i clienti sono stati correttamente informati dei cambiamenti sulla stagione calcio 2018-19

Calcio, Sky e Dazn finiscono sotto la lente Antitrust

L’Antitrust scende in campo nei confronti di Sky e Dazn. Il garante della concorrenza ha messo nel mirino la commercializzazione delle partite di calcio della stagione 2018-19 “per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori” e ha aperto due istruttorie a carico dei network Tv.

Secondo l’Autorità, “la società SKY avrebbe adottato modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019 che, in assenza di adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, potrebbero avere indotto i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale non consapevole“.

Inoltre, riguardo a coloro che erano già abbonati al pacchetto calcio, la condotta di Sky potrebbe essere considerata aggressiva visto che si è ridotto il numero delle partite trasmesse ed è mancata l’informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali, costi di disattivazione e senza la restituzione degli sconti fruiti. In pratica l’accusa, che ora l’Antitrust dovrà verificare – è che i clienti di Sky siano stati indotti a rinnovare l’abbonamento senza rendersi conto che l’offerta era cambiata. Sky infine “potrebbe altresì avere violato l’articolo 65 del Codice del consumo non avendo acquisito il consenso del consumatore rispetto alla nuova opzione del pacchetto calcio 2018/2019”.

Quanto alle società del gruppo Perform (nome commerciale Dazn), nel mirino è finita da un lato, l’enfasi data al claim “quando vuoi, dove vuoi”. Secondo l’Antitrust infatti lo slogan fa intendere al consumatore di poter utilizzare il servizio ovunque si trovi mentre nulla si dice sulle limitazioni tecniche (per esempio la connessione a Internet) che possono impedire o rendere più difficile la fruizione. Inoltre, sotto osservazione è finito il messaggio che indica “la possibilità di poter fruire di un “mese gratuito” di offerta del servizio “senza contratto”, mentre in realtà – osserva l’Antitrust – il consumatore stipula un contratto per il quale è previsto il rinnovo automatico, con conseguente esigenza di esercitare l’eventuale recesso per non rinnovarlo”.

Non solo ma iscriversi per godere della visione gratuita per il primo mese “comporta l’automatico addebito dell’importo per i mesi successivi, in quanto il consumatore, creando l’account, darebbe inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi attivare per esercitare il recesso e quindi evitare gli addebiti automatici”. In pratica, la prova è gratuita ma l’abbonamento scatta in automatico (e così il pagamento) a meno che il cliente non disdica espresssamente il servizio.

In questo modo, è la conclusione dell’Antitrust che ha messo in campo la direzione generale guidata da Giovanni Calabrò, “tali comportamenti potrebbero integrare distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, presentando sia profili di ingannevolezza rispetto alle informazioni comunicate dal professionista in merito alle caratteristiche tecniche di fruibilità del pacchetto e alle modalità di adesione all’offerta, che profili di aggressività, in quanto il professionista potrebbe aver esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori che, accettando l’offerta per fruire gratuitamente il primo mese del servizio, potrebbero subire un addebito automatico quale conseguenza della sottoscrizione inconsapevole di un contratto”.

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