Dal 23 agosto è entrata in vigore la Legge 102/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023, che riforma il Codice della proprietà industriale (CPI) nell’ambito del PNRR. L’obiettivo è quello di rendere più agevole l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforzare il ruolo di brevetti, marchi e disegni per lo sviluppo d’impresa.
Brevetti, marchi e disegni: le novità della riforma
Tra le novità della riforma, c’è la possibilità di ottenere una tutela per disegni e modelli presentati a fiere nazionali ed internazionali e la possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere, rivendicando la “priorità di esposizione”. Previsto anche il potenziamento dei presidi a tutela delle indicazioni geografiche e del procedimento di opposizione contro marchi che imitano le DOP del made in Italy.
Altra novità importante riguarda l’abolizione del “professor privilege”, ovvero la titolarità esclusiva in favore del ricercatore e non dell’Università sui diritti connessi all’invenzione brevettabile di cui questo è autore. Con il passaggio della titolarità delle invenzioni agli enti di ricerca e alle Università, si dovrebbe semplificare il trasferimento tecnologico e dell’innovazione dal sistema della ricerca a quello produttivo.
All’inventore spetta una remunerazione minima del 50% degli introiti netti derivanti dallo sfruttamento economico, dedotti i costi sostenuti dall’ente in relazione al deposito della domanda di brevetto, registrazione e rinnovo. Se l’invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione.
Con il ddl vengono poi disciplinate le invenzioni generate da attività di ricerca finanziate dalle imprese: in questo caso si farà riferimento ad accordi negoziali privati, stipulati tenendo però conto di linee guida, da definire sulla base di criteri che dovranno essere fissati entro 60 giorni dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Per quanto riguarda la validità, viene specificato che il brevetto per invenzione industriale ha durata di 20 anni dal deposito della domanda e scadenza nell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito, senza possibilità di modifica o rinnovo.
La legge stabilisce che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
Cancellato l’obbligo di trasmettere documenti cartacei
Si cancella l’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all’Ufficio brevetti e marchi (Uibm) del ministero da parte delle Camere di commercio, rendendo digitale il processo di deposito delle domande. Inoltre, in alternativa al deposito della copia dei documenti, sarà possibile indicare anche solo i codici identificativi presenti in banche dati pubbliche.
Un’altra novità è la possibilità di pagare le tasse di deposito brevetti anche successivamente rispetto alla presentazione della domanda di brevetto, entro un mese, ferma restando la data di deposito.