Fra le novità introdotte dal governo con il decreto Rilancio, ce n’è una che ha suscitato più dubbi di altre: il bonus vacanze 2020. Come richiederlo? A chi spetta? Quanto vale? Purtroppo, la prima domanda non ha ancora una risposta: occorre attendere il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate spiegherà nel dettaglio come fare domanda.
Sulle altre questioni, invece, possiamo già fare chiarezza.
1) BONUS VACANZE 2020: COS’È?
Il nuovo contributo è un credito da massimo 500 euro utilizzabile fra il primo luglio e il 31 dicembre 2020 “per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive – si legge nel testo del decreto Rilancio, a pagina 208 – nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast”.
2) A CHI SPETTA?
Il bonus vacanze 2020 spetta alle famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro ed è utilizzabile da un solo componente per nucleo.
3) A QUANTO AMMONTA?
Per i single, l’importo del credito ammonta a 150 euro, che diventano 300 per le famiglie composte da due persone. Dal terzo componente in poi, il bonus vacanze 2020 sale a 500 euro, la cifra massima prevista.
4) COME VA SPESO?
Il bonus vacanze 2020 va speso per un unico pagamento a beneficio di un albergo, di un agriturismo o di un bed & breakfast. L’operazione va documentata con una fattura elettronica o un documento commerciale, su cui va indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. Infine, il contributo non si può utilizzare per pagare i soggiorni prenotati con piattaforme online come Airbnb e Booking.
5) COME SI BENEFICIA DEL CREDITO?
Il bonus vacanze 2020 si incassa per l’80% come sconto sulla fattura dell’albergo, dell’agriturismo o del bed & breakfast e per il 20% come detrazione fiscale da portare nella dichiarazione dei redditi del 2021 (che fa riferimento all’anno d’imposta 2020).
La struttura ricettiva viene risarcita attraverso un credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione e “con facoltà di successive cessioni a terzi – si legge nel decreto rilancio – anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari”.