La legge di Bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, una detrazione fiscale del 90% (Irpef o Ires) che incentiva i lavori sulle facciate esterne di tutti gli edifici privati, dalle villette ai condomini. L’agevolazione si recupera in 10 rate annuali di pari importo (dal 2021 al 2030) e vale in tutte le città (dai borghi alle grandi metropoli), ma non nelle zone extraurbane. Per chiarire i dettagli della nuova agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare (la n. 2/E) e una guida. Ecco, in sintesi, le informazioni più importanti.
1) BONUS FACCIATE: QUALI LAVORI SONO AMMESSI?
Il bonus facciate è riconosciuto per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione ordinaria delle facciate esterne, cioè su quelle perimetrali, visibili dalla strada.
Sono ammessi all’agevolazione i lavori su diverse parti dell’edificio:
- pareti esterne (pulitura e tinteggiatura);
- balconi;
- parapetti;
- grondaie;
- pluviali;
- cornicioni;
- fregi;
- ornamenti;
- componenti impiantistiche (come i cavi di antenne e condizionatori).
Rientrano nel perimetro del bonus anche diverse spese collaterali, come quelle per l’installazione dei ponteggi, la progettazione, l’acquisto e lo smaltimento dei materiali, l’Iva, l’imposta di bollo e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Il bonus facciate non copre invece le spese per gli interventi su finestre, portoni, cancelli, recinzioni, tetti e muri di cinta. Restano fuori anche le spese per costruzione, demolizione o ricostruzione degli edifici.
2) COME FUNZIONA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA?
La legge impone di installare un cappotto termico se i lavori sulla facciata (esclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura) influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva. Se però sulla facciata sono presenti piastrelle o altri materiali che imporrebbero di stravolgere l’aspetto dell’immobile per coibentarlo, è possibile escludere il tetto e il basamento dal computo della superficie disperdente lorda.
3) BONUS FACCIATE: CHI PUÒ CHIEDERLO?
Hanno diritto al bonus facciate non solo i proprietari dell’immobile su cui vengono effettuati i lavori, ma anche i titolari di un contratto di affitto, usufrutto o comodato d’uso. Non sono previsti tetti di reddito né limiti di spesa.
Possono accedere alla detrazione anche i familiari conviventi e i conviventi di fatto di chi detiene l’immobile, purché siano loro a pagare i lavori e l’immobile sia “a disposizione”, cioè non sia dato in affitto, usufrutto o comodato, né utilizzato per finalità d’impresa o professionali.
A differenza di altri benefici sulla casa, come l’ecobonus, nel caso del bonus facciate non sono mai permessi l’anticipo dello sconto in fattura né la cessione del credito.
4) ATTENZIONE AL CALENDARIO
Si possono portare in detrazione con il bonus facciate solo le spese sostenute nel 2020, a prescindere dalla data in cui gli interventi sono stati realizzati. In altri termini, chi ha pagato i lavori nel 2019 non beneficia in alcun caso dell’agevolazione, nemmeno se i lavori sono iniziati quest’anno; al contrario, se la ristrutturazione si è conclusa nel 2019 ma il pagamento è partito nel 2020, il bonus facciate è fruibile per intero.
Con questo stesso criterio, per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici fa fede la data del bonifico effettuato dal condominio (che deve avvenire nel 2020), indipendentemente da quando i singoli condòmini versano le rate condominiali.
5) COSA FARE PER OTTENERE IL BONUS FACCIATE?
Per godere dell’incentivo, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono pagare i lavori con bonifico bancario o postale. Ma attenzione: deve trattarsi di un “bonifico parlante”, ossia deve contenere la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale di chi ha fatto i lavori.
Inoltre, nella dichiarazione dei redditi in cui si porteranno le spese in detrazione bisognerà indicare i dati catastali dell’immobile e, eventualmente, gli estremi di registrazione del contratto di affitto, usufrutto o comodato. Questi ultimi due adempimenti non sono richiesti per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% della superficie disperdente lorda.
6) QUALI DOCUMENTI BISOGNA CONSERVARE?
Infine, ecco la lista dei documenti da conservare:
- fatture;
- ricevuta del bonifico;
- domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti);
- ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella millesimale (per gli interventi sulle parti comuni dei condomini);
- consenso ai lavori rilasciato dal proprietario (per i lavori pagati da chi ha l’immobile in affitto, usufrutto o comodato).
In caso di interventi che incidano sull’efficienza energetica, vanno conservate anche la certificazione rilasciata da un tecnico abilitato e l’attestato di prestazione energetica (Ape).