Possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas anche dopo la scadenza di pagamento, con un allungamento dei tempi a disposizione, e rafforzamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora. Sono le principali novità in tema di morosità approvate dall’Autorità per l’energia e il gas con la delibera 258/2015/R/com.
In particolare, per i clienti serviti nei regimi di tutela, la richiesta per ottenere il pagamento a rate ora potrà essere effettuata non solo prima della scadenza ma anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura, cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei 20 attuali. Inoltre, a tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in mora sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora, altrimenti il venditore non potrà richiedere la sospensione della fornitura.
Per i servizi di tutela elettricità e gas viene quindi garantito più tempo per richiedere la rateizzazione, che deve essere obbligatoriamente offerta al cliente ad esempio in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente. Vengono poi rese omogenee le disposizioni sulla rateizzazione nei due settori. Il provvedimento si inquadra in un processo di modifiche del mercato retail che prevede anche interventi ritenuti prioritari sulle modalità per incentivare la fatturazione su consumi effettivi o autoletture e per la piena implementazione del Sistema Informativo Integrato (SII).
In generale le regole sulla procedura di messa in mora hanno l’obiettivo di evitare la sospensione della fornitura per morosità qualora il cliente non abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento, con riferimento a ciascuna fattura non pagata. L’Autorità già dal 2013 ha affinato la regolazione sul tema che stabilisce tempistiche certe, documentate e congrue, sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso di prolungato inadempimento del cliente. Inoltre, prima di richiedere la sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, il venditore deve comunque rispondere ai reclami scritti dei clienti. Per garantire che le risposte in caso di contestazione degli importi siano pienamente esaustive circa la correttezza della fatturazione, con un lavoro congiunto con le Associazioni dei consumatori e degli operatori, verranno definiti nuovi obblighi in tema di contenuti minimi delle stesse risposte.
Ma questa non è l’unica novità in tema di energia. Con un emendamento alla legge Europea 2014, in esame alla Camera, il governo ha infatti fatto saltare il tetto di 154 milioni che era fissato come importo massimo per le multe dell’Authority per l’energia, guidata dal presidente Guido Bortoni, che adesso potrà quindi comminare sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato delle aziende inadempienti, quale che sia il valore del giro lordo d’affari. Ora l’Autorità potrà anche imporre la realizzazione di investimenti-chiave. La novità è stata introdotta in seguito alla procedura d’infrazione aperta lo scorso febbraio contro l’Italia per la non corretta applicazione del cosiddetto Terzo Pacchetto Energia, un’insieme di misure contenenti disposizioni che vanno a modificare l’attuale assetto normativo relativo al mercato interno europeo dell’energia con lo scopo di rafforzarne l’integrazione e migliorarne il funzionamento.