La Corte di Giustizia Ue ha accolto il ricorso Fininvest e annullato la decisione della Bce contro la partecipazione qualificata detenuta dalla finanziaria in Banca Mediolanum eccedente il 9,99%. La decisione dell’Eurotower era motivata allora dalla mancanza del requisito di onorabilità di Silvio Berlusconi. Secondo i giudici di Lussemburgo, la Banca centrale europea non poteva legittimamente opporsi alla detenzione da parte di Berlusconi di una quota per una situazione che risultava unicamente dalla conservazione di una partecipazione qualificata che aveva acquisito prima del recepimento delle disposizioni del diritto dell’Unione, su cui l’istituto centrale si era basato.
La vicenda Mediolanum-Berlusconi
La vicenda inizia nel 2014, quando la Banca d’Italia ha ordinato la cessione, entro 30 mesi, della partecipazione di Fininvest in Mediolanum superiore al 9,99% e la sospensione immediata dei diritti di voto inerenti alle azioni perché Silvio Berlusconi era stato dichiarato colpevole di frode fiscale e, di conseguenza, non soddisfaceva più il requisito di onorabilità al quale è subordinata la detenzione di una partecipazione qualificata. La decisione della Banca d’Italia è stata annullata dal Consiglio di Stato italiano il 3 marzo 2016. Nel frattempo, nel 2015, la Mediolanum è stata incorporata dalla sua società figlia Banca Mediolanum.
Sempre nel 2016 la Bce, interpellata dalla Banca d’Italia, si oppone all’acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Silvio Berlusconi proprio perché quest’ultimo non soddisfaceva la condizione di onorabilità applicabile ai detentori di partecipazioni qualificate.
Da allora la quota di circa il 30% detenuta da Fininvest in Mediolanum era stata congelata per la parte eccedente il 9,9 per cento.
Il ricorso di Silvio Berlusconi e della Fininvest per ottenere l’annullamento di tale decisione della BCE è stato respinto dal Tribunale. La Fininvest e gli eredi di Silvio Berlusconi hanno impugnato la sentenza.
La sentenza della Corte di Giustizia Ue
Oggi, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha annullato la decisione della Bce, accogliendo il ricorso di Fininvest.
Secondo la Corte Ue, la Bce non poteva legittimamente opporsi alla detenzione da parte di Silvio Berlusconi di una partecipazione qualificata nella società Banca Mediolanum, situazione che risultava unicamente dalla conservazione, da parte dell’interessato, di una partecipazione qualificata che aveva acquisito prima del recepimento delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali la Bce si era basata.
Per la Corte, il Tribunale ha snaturato i fatti della controversia e commesso un errore di diritto nel dichiarare che i ricorrenti hanno acquisito una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum nel 2016. Tale errore deriva dal travisamento della portata della decisione della Banca d’Italia del 2014 che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, non ha avuto come conseguenza di ridurre la partecipazione della Fininvest nella Mediolanum, ma solo di sospendere i diritti di voto inerenti alle azioni soggette a un obbligo di cessione. Tale cessione doveva aver luogo solo successivamente, entro un termine di 30 mesi, tramite un fiduciario incaricato della vendita. Il giorno in cui il Consiglio di Stato italiano ha dichiarato l’annullamento, la partecipazione controversa era rimasta pertanto immutata. La modifica della struttura che consentiva la detenzione di tale partecipazione, derivante dall’incorporazione della Mediolanum da parte della Banca Mediolanum, non modificava quest’analisi.
Di conseguenza, non si poteva ritenere che Silvio Berlusconi avesse acquisito una partecipazione qualificata nel 2016, il che avrebbe richiesto una notifica e una valutazione da parte delle autorità competenti. Ha soltanto conservato, spiega il comunicato, una partecipazione qualificata che era stata acquisita ben prima, a una data in cui le disposizioni di diritto dell’Unione applicate dalla Bce non erano ancora state recepite nell’ordinamento italiano. Poiché tali disposizioni sono prive di efficacia retroattiva, la Bce – conclude la Corte del Lussemburgo – non poteva legittimamente opporsi alla detenzione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Silvio Berlusconi.