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Bankitalia, richiamo sui mutui a tasso variabile

Secondo Via Nazionale, alcuni istituti avrebbero ignorato il fatto che i tassi interbancari siano scesi in negativo, fissando un livello minimo pari a zero che non era previsto nei contratti e applicando perciò ai loro clienti degli interessi più alti del dovuto

La Banca d’Italia richiama all’ordine gli istituti di credito sui tassi variabili dei mutui. Nei giorni scorsi, scrive oggi MF, Via Nazionale ha inviato una comunicazione alle banche per chiedere loro di adeguarsi – nel caso non l’abbiano già fatto – al nuovo contesto di mercato.

In particolare, alcuni istituti non avrebbero tenuto conto del fatto che tassi interbancari come l’Euribor sono scesi in territorio negativo in conseguenza della politica monetaria espansiva della Bce. Questi valori sono utilizzati dalle banche come base cui sommare uno spread per determinare il tasso finale da applicare alla clientela: perciò è evidente che – se il valore di partenza è negativo – il tasso finale deve essere inferiore allo spread.

Esempio numerico: con un Euriobor all’1% e uno spread del 2%, il tasso finale è del 3%; ieri però l’Euribor era al -0,17%, per cui, sommando lo stesso spread, il tasso al cliente non deve superare l’1,83%. Alcune banche, tuttavia, avrebbero fissato a zero il livello minimo (“floor”) del tasso di riferimento cui sommare lo spread, diversamente da quanto previsto nei contratti. Di conseguenza, starebbero applicando ai loro clienti dei tassi d’interesse più alti del dovuto.

“Da alcune segnalazioni pervenute sono emerse ipotesi in cui gli intermediari (le banche, ndr) hanno neutralizzato l’erosione dello spread derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro, attribuendo a quest’ultimo valore pari a zero. Ciò ha determinato l’applicazione di tassi d’interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali”.

Per questa ragione, la Banca d’Italia ha chiesto agli istituti d’intervenire su tre fronti:

1) attenersi a “una rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela”, ovvero non introdurre unilateralmente clausole di tasso minimo non indicate nei contratti;

2) nel caso in cui i tassi interbancari scendano in negativo, “verificare che gli applicativi e le procedure in uso determinino correttamente il tasso d’interesse applicabile a ciascun rapporto e l’ammontare degli interessi dovuti”;

3) operare “sollecitamente una verifica delle condotte sinora seguite nella determinazione degli interessi dovuti” ed, eventualmente, “provvedere alle conseguenti restituzioni” se sono stati applicati tassi minimi pari a zero. In questi casi bisognerà anche inviare un’informativa a Bankitalia, la quale nei prossimi mesi controllerà che le richieste contenute nella sua comunicazione siano state rispettate.

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