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Banche Popolari, Ue: “La riforma non viola le norme”

Wikimedia Commons Jonathunder

La riforma delle banche popolari varata nel 2015 non viola il diritto dell’Unione Europea. Lo afferma a chiare lettere l’avvocato generale della Corte Ue, Gerard Hogan, nelle sue conclusioni non vincolanti.

Il parere dell’avvocato riguarda un procedimento pregiudiziale promosso dal Consiglio di Stato che chiedeva di chiarire se la normativa italiana sulle banche popolari fosse compatibile con le regole dell’Ue alla luce di alcuni ricorsi promossi da soci di banche popolari, Adusbef e Federconsumatori.

I ricorsi erano già stati respinti dal Tar del Lazio, ma i ricorrenti avevano deciso di appellare la sentenza davanti al Consiglio di Stato che ha sollevato questione di legittimità costituzionale. A questo punto la Consulta (siamo arrivati al 2018) ha dichiarato infondate le suddette questioni e il Consiglio di Stato ha promosso un procedimento alla Corte Ue per chiarire definitivamente la vicenda.

Al centro del contenzioso la cosiddetta regola degli 8 miliardi di euro. La riforma, approvata cinque anni fa dal Governo Renzi, prevede che le banche popolari che superano gli 8 miliardi di attivo abbiano tre opzioni: ridurlo, trasformarsi in Spa o procedere alla liquidazione. Ad oggi, tutte le banche popolari italiane si sono adeguate alla nuova normativa, eccezion fatta per la Popolare di Sondrio e per la Banca Popolare di Bari.

Secondo l’avvocatura generale, “il diritto dell’Unione non impone né osta a una normativa nazionale che prescrive la predetta soglia di attivo di 8 miliardi di euro”, si legge nella nota. Anzi, la limitazione “appare giustificata dalla finalità di garantire una sana governance e la stabilità del settore bancario nel suo complesso in Italia e, in particolare, del settore bancario cooperativo in detto Stato membro”, aggiunge l’avvocato spegnendo de facto le intemperanze dei ricorrenti.

La riforma del 2015 prevede inoltre che in caso di trasformazione della banca in Spa, se uno dei soci opta per il recesso, il suo diritto al rimborso delle azioni può essere limitato allo scopo di assicurare la salvezza della banca. Sotto questo aspetto l’Avvocato Ue ha osservato che «il legislatore europeo ha ritenuto che l’interesse pubblico a garantire un’opportuna salvaguardia prudenziale nei confronti dell’ente creditizio interessato sia prevalente rispetto agli interessi privati dei soci che intendono ottenere il rimborso delle proprie azioni».

Come detto, il parere dell’Avvocato generale non ha carattere vincolante, ma per tradizione i giudici della corte Ue, nelle loro sentenze, tengono conto della sua opinione.

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