Da sempre, l’ordinamento considera il tempo quale determinante delle attività industriali e finanziarie; attribuisce al relativo decorso un significato giuridico, cui collega adempimenti di rilievo economico. Nel concreto, il legislatore ha fatto affidamento sul calendario solare, ricollegando ad esso l’obbligo di procedere alla redazione del bilancio (per l’appunto annuale), alla rendicontazione informativa al mercato, alle attività segnaletiche che caratterizzano l’esercizio di attività riservate.
In tale contesto, interrogativi variegati si sollevano con riferimento agli effetti dell’emergenza epidemiologica in cui versa il nostro paese in questi giorni ed alla possibilità di procedere ad una loro sterilizzazione. Si tratta, quindi, di verificare lo stretto legame tra la regolazione e le cadenze (trimestrali, semestrali ed annuali), laddove queste ultime potrebbero non esser in grado di supportare una rappresentazione veritiera e corretta delle condizioni micro e macroeconomiche in cui versa la realtà italiana durante l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19.
Non v’è dubbio che un orientamento alla tutela della salute abbia portato gli amministratori ad assumere scelte straordinarie, le quali non possono esser rappresentate attraverso gli ordinari criteri contabili, laddove le operazioni aziendali sono indirizzate alla conservazione dell’ente di fronte all’incessante evolversi della situazione epidemiologica.
Da qui, due ordini di osservazioni gius-economiche, riferibili rispettivamente alla possibilità di un bilancio che abbia riguardo ad un arco temporale più esteso dell’anno solare (e destinato ad includere almeno il biennio 2020 e 2021) e alla conseguente opportunità di sospendere le valutazioni prudenziali delle banche sui profili di rischio delle imprese. Analogamente è a dirsi per la tenuta delle assemblee ordinarie delle predette imprese.
In primo luogo, di fronte all’esigenza di allontanare i cittadini e rallentare gli scambi, appare possibile un generale rallentamento dell’economia, causato da una molteplicità di fattori, tutti estranei alla sfera di incidenza di un singolo imprenditore. A fronte di una realtà siffatta, appare poco significativo redigere un rendiconto di questi ‘mesi di lotta’ (e, quindi, del bilancio annuale per il 2020), nonché chiedere alle banche di valutare le imprese in questo periodo di ‘bassa interazione sociale’. Non appare difficile ipotizzare che – già in occasione delle rendicontazioni previste per il 31 marzo 2020 – vi saranno numerose imprese (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca potrà valutare improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, la regolarità degli adempimenti.
Purtroppo, di fronte alla realtà odierna, non appare in alcun modo utile che le banche rilevino e segnalino come deteriorato il rapporto con un imprenditore che si trova ad operare in un ambiente sociale affetto da pesanti condizionamenti di origine sanitaria. Quel che andrebbe rilevata, invece, è la crisi del microsistema in cui egli è inserito, quale risultante di elementi variamente combinati, la cui economicità è compromessa dalla patologia e dalle condizioni sociali.
Tuttavia, così non è.
Si rende, dunque, necessaria l’introduzione immediata di filtri normativi che sappiano sterilizzare gli effetti negativi delle attuali vicende sociali. In alternativa, quel che appare opportuno è la mera sospensione delle rilevazioni (a fini di vigilanza) o meglio, degli effetti prudenziali di tali rilevazioni. Va da sé che ulteriori soluzioni possono conseguire i medesimi effetti e, cioè, la salvaguardia degli equilibri prudenziali degli enti creditizi, laddove appaiono evidenti e pro-ciclici gli effetti negativi delle segnalazioni a sofferenza di imprese che sono incorse nei blocchi emergenziali.
Sotto altro profilo, gli amministratori delle imprese si trovano di fronte alla responsabilità di trovare un punto di equilibrio tra il rischio di contagio ed il diritto di partecipare alle assemblee delle società, laddove la tutela della salute è imposta da principi costituzionali di assoluto ed indiscusso valore. Trattasi di una condizione che non può esser rimessa all’arbitrio dei singoli amministratori (al pari delle predette alternative in ordine alla redazione dei bilanci e alle segnalazioni di vigilanza dei crediti deteriorati). Rileva, al riguardo, la scelta tra un deferimento delle assemblee e soluzioni alternative che consentano la tenuta di queste ultime che non prevedono un’interazione biologica tra i partecipanti (attraverso l’ausilio di soluzioni telematiche).
In altri termini, nel solco di un graduale superamento del tradizionale approccio difensivo ai problemi di protezione della personalità, la redazione dei bilanci e la tenuta delle assemblee non possono esser concepite come affari essenzialmente privati, da gestire ed affrontare secondo le ordinarie logiche civilistiche. Analogamente è a dirsi per la rilevazione dei rischi da parte delle banche.
Sicché, un intervento normativo appare necessario per evitare una situazione di impasse e, al contempo, assicurare l’effettività delle tutele (della salute, dell’economia, del risparmio), attraverso un’azione positiva dello Stato che promuova la combinazione di meccanismi pubblici e privati che superino l’attuale assetto regolamentare e consentano di mitigare gli effetti negativi del tempo in cui viviamo.