Stando agli articoli 96 e seguenti del Testo unico bancario, i depositi bancari sono garantiti fino a 100 mila euro pro capite, somma che prescinde dal numero di conti che un cliente possiede presso un certo istituto. La garanzia, inoltre, procede per banca: qualora il depositante abbia due o più conti aperti presso diversi istituti, essa opera separatamente sui diversi conti sino a questa soglia.
Discorso simile per i conti cointestati. La garanzia, in questo caso, è di 100mila euro per ciascun depositante, sempre che il depositante in questione non abbia altri conti aperti presso lo stesso istituto. La tutela copre i conti correnti, i depositi, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi, mentre esclude i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazione, i pagherò cambiari e le operazioni in titoli, i depositi delle amministrazioni degli enti statali e locali e gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile.
I sistemi di garanzia a livello bancario, il cui scopo è offrire una tutela al cosiddetto risparmiatore “non informato”, ovvero colui che non possiede le informazioni sullo stato di salute dell’istituto a cui affida i propri risparmi, sono disciplinati da una folta normativa a livello europeo, che dispone l’applicazione, appunto, di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100mila euro, da pagare entro un termine di 20 giorni lavorativi.