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Banca d’Italia: modifiche contrattuali, banche devono avvisare clienti due mesi prima

Una circolare di Banca d’Italia cerca di fare chiarezza sui diritti dei clienti di fronte alle modifiche unilaterali dei contratti bancari proposte dagli operatori – Il cliente deve essere avvertito con un preavviso minimo di due mesi e la banca ha l’obbligo di esporre il motivo delle modifiche – Possibile ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.

Banca d’Italia: modifiche contrattuali, banche devono avvisare clienti due mesi prima

Una nuova circolare diffusa dalla Banca d’Italia illustra i diritti dei clienti e i doveri delle banche nel caso di modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari (conti correnti, depositi, etc), nel tentativo di mettere a conoscenza il più possibile i clienti sulle loro possibilità di movimento all’interno della regolamentazione.

Come forse non tutti sanno, infatti, i contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori, purchè vengano rispettate precise condizioni di legge.

Secondo le norme vigenti, per cominciare, la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto con l’operatore ed essere stata approvata specificamente dal cliente. Altrimenti le modifiche unilaterali non possono essere adottate.

In ogni caso, il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, attraverso una comunicazione scritta (o tramite altra modalità precedentemente accettata dal cliente) nella quale si messa in evidenza la seguente formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Nella loro comunicazione, le banche e gli intermediari finanziari devono anche specificare il “giustificato motivo” che le spinge ad adottare delle modifiche. Nei contratti che hanno durata determinata, come ad esempio i mutui, invece, se il cliente è un consumatore o una micro-impresala modifica dei tassi d’interesse non è in alcun modo consentita. Se il cliente, invece, non è un consumatore né una micro-impresa, la modifica dei tassi d’interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.

Se i contratti dovessero contenere modifiche peggiorative che non rispettassero queste condizioni, saranno considerate non efficaci. Entro la data di entrata in vigore delle modifiche, inoltre, il cliente può recedere dal contratto senza alcuna spesa. Se il cliente non recede, invece, le variazioni si intenderanno come approvate ed effettive.

In ogni caso il cliente ha il diritto di sporgere un reclamo presso l’operatore se ritiene che le norme illustrate non siano state riispettate, reclamo che dovrà ricevere risposta entro 30 giorni. Successivamente, qualora ritenesse insoddisfacente la risposta ricevuta, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

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