La Corte costituzionale ha ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni ordinarie – cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini – considerando però “illegittime” alcune disposizioni del testo. In particolare, viene ritenuta incostituzionale la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l’aggiornamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). “La decisione ha chiarito in maniera inequivocabile che la legge sull’Autonomia differenziata nel suo insieme è conforme alla Costituzione – le parole del ministro Roberto Calderoli, “padre” della legge -. Su singoli profili della legge attenderemo le motivazioni della sentenza, per valutare gli eventuali correttivi da apportare”.
Di fatto, dice la Consulta, “spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale”.
Autonomia differenziata, le reazioni e il nodo referendum
Immediate le reazioni politiche: le opposizioni parlano di “impianto della legge smontato”, di “fallimento” del governo Meloni e chiedono che l’esecutivo si fermi.
Di contro, dalla maggioranza arriva comunque il tentativo di fornire una lettura che salvi il salvabile. Il ministro per gli Affari regionali, Calderoli, ha chiosato: “La decisione della Corte costituzionale ha chiarito in maniera inequivocabile che la legge sull’Autonomia differenziata nel suo insieme è conforme alla Costituzione. Su singoli profili della legge attenderemo le motivazioni della sentenza, per valutare gli eventuali correttivi da apportare”. E un altro leghista, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sottolinea: “La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge sull’Autonomia differenziata, sancendo ancora una volta che il nostro percorso è in linea con la Costituzione. È una conferma importante e rappresenta un passaggio storico per il Veneto e per tutto il Paese”.
Vero è – fa notare l’Agi – che sale nel centrosinistra la soddisfazione per aver avuto la conferma delle riserve mosse sulla riforma dell’Autonomia differenziata. Ma anche l’incertezza su quel che accadrà ai quesiti referendari. Certo, viene spiegato da fonti parlamentari del Pd, per ogni considerazione occorrerà attendere la sentenza, visto che quello fornito dalla Consulta è solo un comunicato. Italia Viva ha già fatto sapere di voler procedere con il referendum, anche “per dare una spallata al governo”. Spiegano dal partito di Renzi che “Iv ha accolto la notizia della bocciatura della legge Calderoli mentre era in corso la Cabina di regia nazionale. Avevamo chiesto a Calderoli alcune modifiche proprio sui punti bocciati dalla Corte”.
“La Consulta – è il parere del costituzionalista Michele Ainis – ha trasformato la legge Calderoli in uno zombie”.
Anche secondo il costituzionalista Stefano Ceccanti, professore ordinario di Diritto pubblico comparato all’università La Sapienza di Roma, la Consulta “scardina non poche di quelle modalità più discusse” della legge sull’Autonomia. Secondo Ceccanti “ad una prima impressione molto provvisoria i punti più contestati sono stati o direttamente colpiti dalla Corte o indirettamente, in via interpretativa.
Si potrebbe quindi pensare che i quesiti dei referendum annunciati per la legge “siano superati e che non si debba votare su di essi. Ma bisogna veder la sentenza definitiva, in particolare per le parti dove vengono formulate interpretazioni per rendere costituzionale il testo”. Inoltre, prosegue il costituzionalista, la preoccupazione della Corte è duplice: “Nel rapporto centro-periferia non si può pensare a trasferimenti in blocco che scardinerebbero l’equilibrio solidale, ma solo mirati. Mentre nel rapporto governo-Parlamento bisogna preservare il secondo evitando che deleghe generiche o fonti secondarie ne svuotino il ruolo”.
Autonomia differenziata, ecco cosa ha detto la Consulta
“La Corte costituzionale – dunque – ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’Autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo”. Lo comunica l’ufficio stampa della Consulta. Vediamo, nel dettaglio, come si è espressa a proposito.
“Secondo il collegio, l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio. I giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini”.
Autonomia differenziata, ecco i punti “incostituzionali”
Poi, però, “la Corte, nell’esaminare i ricorsi delle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto”, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge:
- “la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà; il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Lep) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
- la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) a determinare l’aggiornamento dei Lep; il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei Lep con Dpcm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i Lep; la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito;
- in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;
- la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;
- l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali”.
Invece, “la Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato” altre previsioni della legge:
- “l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al governo; la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (‘prendere o lasciare’) ma implica il potere di emendamento delle Camere;
- in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata;
- la limitazione della necessità di predeterminare i Lep ad alcune materie (distinzione tra ‘materie Lep’ e ‘materie-no Lep’) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come ‘no-Lep’, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;
- la clausola di invarianza finanziaria richiede oltre a quanto precisato al punto precedente che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari”.