Continua a impazzare la moda dei droni, piccoli velivoli pilotati a distanza tramite appositi comandi, applicazioni e altri dispositivi mobili nonostante la normativa in materia sia in evoluzione e come accade in questi casi è bene tenere presenti le vecchie e le nuove regole. Infatti, tra il 2019 e il 2020 entrerà in vigore il regolamento unico europeo dei droni che uniformerà il complesso di norme sui droni a livello sovranazionale e che supererà alcune delle disposizioni precedentemente governate dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).
Perciò, se da una parte ognuno è libero di acquistarne uno o più esemplari – nemmeno si stesse parlando di Ufo – dall’altra è bene diffondere l’idea che pilotare un drone non è per tutti. Infatti, occorre un Attestato di Pilota APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), in gergo si parla di patentino per i droni. Anzi, le tipologie di velivoli individuate dall’ENAC sono due: i SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e gli aeromodelli. I primi obbligano al patentino se superano i 300 grammi di peso, mentre i secondi no. Entrami si guidano con un radiocomando, ma solo i secondi possono essere utilizzati per scopo ricreazionale o sportivo e non devono essere dotati di dispositivi per operazioni specializzate come foto o videocamere né di dispositivi di lavoro autonomo.
Soprattutto, tutti devono conoscerne i mutamenti a livello normativo. Infatti, il Parlamento Europeo lo scorso giugno 2018 ha approvato le nuove norme che regoleranno l’acquisto e l’utilizzo dei droni in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 22 agosto 2018 è stato reso pubblico il regolamento UE 1139 che tratta in generale della Aviazione Civile e comprende anche l’aggiornamento della disciplina sui droni. L’approvazione delle nuove norme permetterà a tutti gli stati membri di avere regole uniformi in modo da facilitare la crescita di questo mercato sempre di più in espansione.
Ma vediamo nel dettaglio tutto ciò che è necessario sapere per solcare i cieli con il proprio drone rispettando la legge.
L’articolo 5 del Regolamento ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto definisce l’aeromobile come “un dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi”; mentre precisa che il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto è “un sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto”.
La differenza tra i due velivoli sta proprio nella completa assenza a bordo di dispositivi per operazioni specializzate e di dispositivi di lavoro autonomo. Qualora l’aeromobile dovesse esserne dotato, non se ne potrebbe più dare la definizione che abbiamo appena visto, ma si passerebbe a definirlo come aeromodello. È sufficiente che sia presente sul modello una fotocamera o videocamera oppure che il drone abbia un sistema di Return-to-Home autonomo affinché esso ricada nella categoria dei SAPR, richiedendo se supera i 300 grammi di peso il patentino.
Ma attenzione, perché la normativa è in evoluzione e nel 2019-2020 entrerà in vigore il regolamento unico europeo dei droni e questa differenza tra aeromodelli e SAPR non sussisterà in questi termini e la necessità di ottenere l’attestato di pilota sarà riservato solo a coloro i quali guidano un drone di peso superiore ai due chili.
Chi utilizza un drone in Italia deve attenersi alle regole imposte dall’ENAC sia che si tratti di divertimento sia di lavoro e che stabiliscono i limiti e le condizioni al suo uso nel rispetto della legge.
AUTORIZZAZIONE AL VOLO
L’abilitazione alla navigazione è attestata dal rilascio di un permesso di volo al SAPR. Tale autorizzazione al volo può essere rilasciato per effettuare la sperimentazione allo scopo di ricerca e sviluppo oppure per operazioni specializzate nel caso di SAPR non costruiti in serie e quindi non in possesso di certificazione di tipo ristretto. Il permesso di volo specifica le condizioni e/o le limitazioni nell’ambito delle quali devono essere condotte le operazioni.
Per ottenere il permesso di volo per l’attività sperimentale di il proprietario del SAPR deve presentare domanda all’ENAC fornendo la documentazione necessaria per sostanziare la capacità del sistema di svolgere l’attività sperimentale in sicurezza. Il permesso di volo ha validità massima di tre anni. Qualora sussistano le condizioni e su specifica richiesta, ENAC può, come applicabile, rinnovare o rilasciare un nuovo permesso a un determinato SAPR, in funzione dello scopo dello stesso. Il permesso di volo decade di validità qualora le limitazioni e le condizioni applicabili non siano rispettate o nel caso di modifiche al sistema non preventivamente approvate dall’ENAC.
Invece, per quanto riguarda la guida di un aeromobile è richiesto un pilota di età minima di 18 anni in possesso di appropriato riconoscimento di competenza e in corso di validità rilasciato da un Centro di Addestramento APR. Ai sensi del Codice della Navigazione, il pilota è responsabile della condotta in sicurezza del volo.
Il riconoscimento di competenza è costituito da un “Attestato di pilota” o da una “Licenza di pilota” di APR, documenti che vengono rilasciati dall’ENAC direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Per ottenere l’attestato di pilota di aeromobile il richiedente deve acquisire la conoscenza delle regole dell’aria applicabili, delle cognizioni aeronautiche di base, degli aspetti di safety e dei rischi operativi, mediante la frequenza con esito favorevole di apposito corso di formazione, effettuare con esito positivo un programma di addestramento sul tipo o classe di APR da condurre e superare un esame pratico presso un centro di addestramento.
SICUREZZA
L’operatore del SAPR deve stabilire, sulla base delle istruzioni del costruttore, integrandole come necessario in base alla tipologia delle operazioni, un programma di manutenzione adeguato per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del sistema.
SANZIONI
L’ENAC può adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate o annullare i privilegi ottenuti. Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi. L’ENAC provvede a notificare all’operatore l’atto di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per il ripristino dei requisiti interessati. Tuttavia, l’autorizzazione, la certificazione o i privilegi ottenuti a seguito di dichiarazione, sono revocati nel caso in cui l’operatore non provveda a ripristinare nei tempi previsti la rispondenza ai requisiti.
L’effettuazione di operazioni specializzate con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione dell’ENAC per operazioni critiche o non critiche, o ancora l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231 del codice della navigazione.
Il mancato rispetto delle regole fissate dal regolamento da parte del pilota di aeromobile comporta la sospensione della validità dell’attestato o licenza per periodi da 1 a 12 mesi in ragione della gravità dell’infrazione. Sono inoltre applicabili le altre sanzioni disciplinate dai pertinenti regolamenti ENAC e dal Codice della Navigazione.
IL REGOLAMENTO VIGENTE ENAC
Il regolamento ENAC sui droni si applica alle operazioni dei SAPR di competenza ENAC e alle attività degli aeromodelli, che si svolgono all’interno dello spazio aereo italiano. I SAPR di competenza ENAC sono classificati in base alla massa operativa al decollo del mezzo in: sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg e quelli di massa operativa al decollo uguale o maggiore di 25 kg e non superiore a 150 kg e possono essere impiegati per operazioni specializzate o di ricerca e sviluppo, che sono soggette ad autorizzazione da parte dell’ENAC.
Le operazioni possibili distinguono tre differenti casistiche:
- Visual Line of Sight (VLOS): operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.
- Extended Visual Line Of Sight (EVLOS): operazioni condotte in aree le cui dimensioni superano i limiti delle condizioni VLOS e per le quali i requisiti del VLOS sono soddisfatti con l’uso di metodi alternativi.
- Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS): operazioni condotte ad una distanza che non consente al pilota remoto di rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo aereo, che non consente di gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.
Ancora, è possibile distinguere tra operazioni non critiche per cui si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani né di infrastrutture sensibili; e operazioni critiche che sono tutte quelle che non rientrano nella fattispecie precedentemente elencata.
Le regole per i droni dell’Ente Nazionale Avizione Civile prevedono che:
- Il drone non possa volare a più di 500 metri di distanza dal pilota con una quota massima di 150 metri di elevazione.
- La distanza minima di volo dagli aeroporti estesa a 5 chilometri dove non vige già una zona ATZ (Aerodrometraffic zone, zona in cui il traffico aereo è riservato ai soli voli in partenza o atterraggio dall’aeroporto).
- Il divieto di sorvolare assembramenti di persone e obbligo di rispettare anche le norme di sicurezza che esulano dal regolamento stesso, come quelle sulla privacy o i regolamenti comunali.
- Possibilità di utilizzare droni con peso inferiore ai 300 grammi e velocità massima di 60 Km/h dopo aver inviato la documentazione necessaria all’ENAC (procedura semplificata rispetto agli altri casi).
- Per operare con droni dal peso inferiore ai 2 kg è sufficiente conseguire l’attestato di volo e superare una visita medica presso un centro riconosciuto.
- Per le operazioni critiche (cioè quelle operazioni di volo che prevedono il sorvolo di aree popolate anche solo in caso di avaria e malfunzionamenti) il pilota dovrà invece seguire un iter più lungo.
COSA CAMBIA CON IL REGOLAMENTO EUROPEO DEI DRONI
Il voto del Parlamento Europeo ha ratificato un accordo che era stato già raggiunto a novembre 2017 tra i negoziatori del Parlamento e quelli del Consiglio Europeo. Il regolamento unico europeo sui droni contiene una serie di norme che hanno l’obiettivo di regolare l’utilizzo dei droni ed è stato pubblicato dall’EASA (l’Agenzia Europea per l’Aviazione Civile) a maggio 2017 prima di essere definitivamente approvato a giugno di quest’anno. La Commissione europea dovrà ancora intervenire sulla norma per decidere i limiti massimi di altitudine che potranno toccare le varie tipologie di droni, la distanza massima che si può raggiungere e quali tipi di operazioni possono compiere i vari tipi di droni.
Come abbiamo già accennato, con il regolamento unico europeo cade la distinzione tra aeromobile e SARP e i droni saranno semplicemente chiamata Unmanned Aircraft (UA). Non si tratta solo di una semplificazione delle definizioni relative alle tipologie di droni, questa norma apporta cambiamenti anche sulla sfera dei permessi e delle autorizzazioni per la guida dei velivoli telecomandati: non ci sarà più la divisione tra volo sportivo, operazioni specializzate non critiche e operazioni specializzate critiche, ma la divisione verrà effettuata a seconda delle diverse condizioni di volo.
Le categorie saranno sempre tre ma si differenzieranno a seconda della distanza tra il drone e le persone: ci saranno delle norme per i droni che volano sopra le persone, lontano dalle persone e vicino alle persone. Per volare lontano dalle persone a un’altezza fino a 120 metri basterà seguire un corso online che prevede un esame finale di accertamento delle competenze acquisite e aver letto le istruzioni di volo presenti all’interno della scatola del drone – età minima 16 anni -.
Il brevetto serve solamente per pilotare un drone nelle vicinanze delle persone. Il patentino dovrà essere rilasciato da un Centro di Addestramento riconosciuto dall’Autorità Nazionale per l’Aviazione Civile. Se, invece, si piloterà un drone con un peso inferiore ai 250 grammi sopra la testa delle persone, basterà aver letto le istruzioni di volo.
LE CATEGORIE DEI DRONI
Importante è tenere presenti le categorie in cui vengono suddivisi i droni a seconda del loro peso e dell’altezza che possono raggiungere. In totale le categorie sono cinque e vanno dalla C0 alla C4.
C0 è la categoria che raggruppa tutti i droni con un peso inferiore ai 250 grammi e che non possono superare un’altezza di 50 metri. Nella categoria C1, invece, ci sono tutti i droni con un peso non superiore ai 900 grammi, che non possono superare un’altezza di 120 metri e una velocità massima di 65 chilometri orari. La categoria C2 è riservata ai droni con un peso massimo di 4 chilogrammi e che devono montare un sistema di geofencing– una specie di recinto virtuale utilizzato dalla tecnologia GPS sui dispositivi mobileper definire i confini geografici virtuali di un’entità in movimento (oggetto o persone) – e un terminatore di volo. Della categoria C3 fanno parte tutti i droni con un peso fino a 25 chilogrammi. Nella categoria C4 rientrano tutti i droni esclusi nelle altre definizioni.
REGISTRAZIONE DEI DRONI
Novità degna di nota è l’obbligo della registrazione in un apposito albo del drone, del pilota o di entrambi. In alcuni casi specifici, sarà necessario montare sul drone un trasponder che invierà tutti i dati di volo: in caso di emergenza le autorità sapranno come intervenire immediatamente. Gli unici aeromodelli esentati dalla registrazione sono quelli con un peso inferiore ai 250 grammi e che montano una fotocamera con una risoluzione inferiore ai 5 Megapixel.
OBBLIGO DEL MARCHIO CE
Altro obbligo è quello relativo alla obbligatorietà del marchio CE per tutti i droni venduti sul mercato europeo che ne garantisce così il rispetto delle norme europee sulla sicurezza.
SANZIONI
Il nuovo regolamento sui droni non contiene riferimenti alle sanzioni (salvo in tema di certificati e dichiarazioni), ma conferisce il potere di introdurre norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione dello stesso a ciascuno stato membro (ai sensi dell’art. 131). Queste sanzioni dovranno essere “efficaci, proporzionate e dissuasive” ed è pertanto necessario l’intervento dei legislatori nazionali.
GLI SCENARI FUTURI
Eccola nelle immagini in evidenza la nuova frontiera dei droni che è già realtà e di cui numerosi governi nazionali si sono già muniti, come chiaramente quello americano. Anche facoltosi nababbi potranno però usufruirne, visto il costo esorbitante che presuppongono: si tratta di mini droni, la nuova generazione di spie in miniatura e il terrore dei privati cittadini dal momento che sono quasi impercettibili e possono volare senza destare sospetti in totale autonomia.
E se da una parte i droni spaventano e pongono una serie di problematiche sulla privacy, dall’altro spingono le nuove tecnologie sempre un passo in avanti: questa è la volta dell’applicazione dei droni al commercio elettronico, numerose aziende del settore propongono di effettuare le consegne dei pacchi all’interno delle città.
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Scusate ma io non ho ancora capito cosa devo fare.
Ho un cg906 del peso di 527gr e lo uso per svago.
Lo devo registrare e fare un attestato?
Grazie.
lo puoi usare lontano dai centri abitati e non devi sorvolare persone.
Lontano da aeroporti. Fuori dai parchi naturali
In poche parole in un prato di campagna lo puoi far volare come ti pare