Premetto di aver seguito la vicenda Autostrade esclusivamente dalla stampa e di non avere altre informazioni se non dal Comunicato di Atlantia del 17 settembre 2019, sicché la mia riflessione potrebbe essere incompleta ma potrebbe servire ad indirizzare le inchieste della stampa.
Di fronte alla gravità degli accadimenti e alle prove che vanno emergendo dall’inchiesta penale si capisce l’stanza dei soci, dell’azionista di riferimento, di chiedere “discontinuità”, che avrebbero ottenuto con le dimissioni dell’amministratore delegato di Atlantia. Come effetto dell’istanza dei soci l’amministratore delegato della società si è dimesso.
Ma l’obiettivo dei soci resta sul piano meramente formale dei loro rapporti con la società; e della loro immagine verso l’opinione pubblica. Diversa è invece la situazione che si è venuta a stabilire nei rapporti tra consiglio e amministratore delegato, il punto decisivo per determinare la “discontinuità”.
Secondo il Comunicato il consiglio accetta le dimissioni dell’amministratore: “definendo una risoluzione consensuale con lo stesso” (transazione?). Si concorda tra le parti sulla opportunità di dare formale discontinuità nella gestione dell’impresa. Peraltro il consiglio non separa le proprie responsabilità dalle responsabilità del delegato. Anzi stando al comunicato il consiglio riconferma l’operato del delegato, per il quale viene ringraziato, e remunerato: “L’accordo prevede la corresponsione di un importo a titolo di incentivo all’esodo”. Sul piano civile il consiglio attesta di essere stato in grado di vigilare sulla conduzione degli affari per i quali i consiglieri ne assumono la responsabilità.
Quindi non abbiamo discontinuità sul piano tecnico giuridico dei rapporti tra consiglio di amministrazione e amministratore delegato (anche direttore); abbiamo continuità; che anche finisce con l’annacquare il formale distacco dei soci sul piano sostanziale del gruppo.
Se il consiglio avesse inteso separare le proprie responsabilità avrebbe dovuto revocare le deleghe e l’amministratore stesso dalla carica per giusta causa, avviando un’inchiesta per accertare se gli accadimenti giustificassero l’esercizio dell’azione di responsabilità, eventualmente sospendendo al momento ogni corresponsione di remunerazioni che fossero dovute ai sensi del contratto, in attesa dei risultati degli accertamenti: la revoca per giusta causa esclude remunerazioni. La decisione non sarebbe stata peregrina di fronte alla gravità degli accadimenti e ai nuovi elementi che vanno emergendo dalle inchieste penali
Il consiglio sembra avere tenuto conto di questa ipotesi; della possibilità di esercitare l’azione di responsabilità, lì dove leggo: qualora “dovessero emergere condotte dolose comprovate ed accertate, attualmente non note, poste in essere a danno della Società o del Gruppo”. Evidentemente si confonde il piano penale con il piano civile. La responsabilità civile è integrata se è comprovata la colpa, valutata sul parametro della diligenza, anche se quanto è accaduto non è riferibile all’intenzione dell’agente: è colpa per disfunzione nell’organizzazione dell’azienda, inadeguata ad evitare i disastri che ne sono conseguiti. La colpa integra la responsabilità civile, non la penale.
°°°°°L’autore è avvocato e docente di Diritto commerciale all’Università Luiss di Roma
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