Le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici sono al centro di una apposita circolare di Assonime. La disciplina, introdotta la scorsa estate dall’articolo 3 della legge n. 136/2010, ha l’obiettivo di prevenire le infiltrazioni criminali nell’attività di esecuzione delle commesse pubbliche. Essendo stata adottata senza una previa analisi d’impatto, la formulazione originaria ha presto generato incertezze e problemi applicativi. Con il decreto legge n. 187/2010 e la sua legge di conversione n. 217/2010 sono state introdotti vari cambiamenti e sono stata adottate norme di interpretazione autentica. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è fatta carico di fornire chiarimenti e indicazioni operative per l’attuazione degli obblighi di tracciabilità, da ultimo con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011. Dal 18 giugno 2011 la disciplina si applica anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 136/2010 (avvenuta il 7 settembre 2010) e ai contratti da essi derivati. La circolare Assonime illustra nel dettaglio il quadro normativo alla luce delle recenti indicazioni dell’Autorità, e sottolinea l’importanza di un’applicazione della disciplina che sia al contempo rigorosa e ispirata al principio di proporzionalità. Uno dei chiarimenti più importanti forniti nell’ultima determinazione dell’Autorità dei contratti pubblici riguarda la delimitazione della filiera delle imprese tenute al rispetto degli obblighi di tracciabilità. L’inclusione nella filiera di appaltatori e subappaltatori è pacifica. Per i subcontratti, il criterio rilevante ai fini dell’inclusione nella filiera è il nesso della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell’appalto principale. Questo nesso va verificato settore per settore, in relazione alle concrete modalità di esecuzione del ciclo dell’appalto. Per le forniture, in generale l’ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità è quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale. La filiera non si estende anche alle subforniture di materie prime o componenti destinate a realizzare il prodotto finito indipendentemente dalla destinazione di quest’ultimo a soggetti pubblici o privati.