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Assonime: grandi imprese in crisi, riforma da rifare

Il Direttore Generale di Assonime, Stefano Micossi, ha inviato alla Commissione Attività Produttive della Camera un documento critico sui disegni di legge in discussione sull’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: “Non vanno nella giusta direzione” perché “si dovrebbe puntare a riassorbire l’amministrazione straordinaria in quella ordinaria, migliorando l’efficienza e la rapidità di tale procedura”

Assonime: grandi imprese in crisi, riforma da rifare

Il 17 novembre 2016 il Direttore Generale di Assonime, ha inviato alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati alcune osservazioni sui disegni di legge AC n. 3671-ter e AC n. 865 in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sottolineando il rilievo di questa materia per il sistema economico e per il mondo delle imprese.

Assonime, in particolare, segnala come l’attuale disciplina dell’amministrazione straordinaria, nelle sue diverse varianti, delinei un sistema opaco che incide negativamente sul sistema produttivo e genera ingenti costi per il sistema economico. Appare fondamentale una riforma dell’istituto che soddisfi le esigenze di razionalizzazione, coerenza sistematica delle regole e riduzione dei costi per il sistema.

I due disegni di legge in discussione presso la Commissione non vanno nella giusta direzione e appaiono profondamente diversi sia in relazione alla filosofia che li ispira, sia in merito ai contenuti sostanziali delle soluzioni proposte, che in entrambi i casi non appaiono condivisibili. In particolare, il disegno di legge AC n. 865 mira ad attribuire alla procedura di amministrazione straordinaria la funzione di strumento di politica industriale, estendendo il perimetro di applicazione della procedura a imprese di modeste dimensioni e prevedendo l’accesso diretto alla stessa con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Questa impostazione contrasta con le richiamate esigenze di coerenza sistematica e mina la stabilità del sistema economico nel suo complesso. La necessità di un intervento pubblico per il salvataggio di imprese anche di modeste dimensioni appare oggi superata dall’evoluzione del diritto fallimentare moderno, in Italia e negli altri ordinamenti europei ed extraeuropei e la sua utilità è totalmente contraddetta dall’analisi della realtà empirica e dai dati economici.

Il disegno di legge AC n. 3671-ter sembra, invece, cogliere negli intenti la necessità di una regolazione unitaria dell’insolvenza, che prescinda dalle dimensioni dell’impresa e che consenta di coordinare la procedura di amministrazione straordinaria con i principi e gli istituti fondamentali della procedura ordinaria. Tuttavia, tale obiettivo dichiarato è contraddetto dalla sostanza dei principi di delega, destinati a mantenere l’impianto originario dell’istituto in una logica di compromesso altamente insoddisfacente e niente affatto innovativo, ad eccezione dell’innalzamento delle soglie di accesso alla procedura.

Per Assonime una vera riforma dell’istituto dovrebbe puntare a riassorbire l’amministrazione straordinaria nella procedura ordinaria, cercando allo stesso tempo di migliorare l’efficienza e la rapidità di tale procedura. I principi di delega per il riordino della disciplina dovrebbero, in particolare, prevedere: i) l’eliminazione di una procedura amministrativa di portata generale, con la previsione di un’unica procedura per le grandi imprese insolventi avviata e gestita in sede giurisdizionale, con possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di avocare la gestione della procedura nel caso di grandissime imprese di significativo interesse strategico, sulla base di criteri stabiliti ex ante; ii) modalità per garantire l’equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori; iii) termini brevissimi e stringenti per la decisione del giudice sull’accesso alla procedura al fine di salvaguardare la continuità aziendale dei complessi produttivi rilevanti; iv) la nomina di un unico commissario straordinario con rigorosi requisiti di professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse, nonché la previsione di criteri e modalità di remunerazione del commissario straordinario adeguata alla funzione e per fasce dimensionali coerenti;  iv) la previsione di un termine congruo, ma non indefinito, per l’esecuzione del programma di risanamento, e la conversione della procedura in ordinaria procedura di liquidazione giudiziale, in caso di mancata realizzazione del piano e in ogni caso di insussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

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