Le regole sul finanziamento delle autorità sono state negli ultimi anni oggetto di numerose modifiche, che hanno portato a una progressiva riduzione degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato e all’aumento dei contributi posti a carico del mercato. I costi complessivi delle autorità sono molto aumentati. Il quadro è stato reso più complesso dalla legge finanziaria per il 2010 che ha disposto un trasferimento di risorse tra autorità destinato a operare, in via transitoria, fino al 2012.
In vista della scadenza del 2012, il documento fornisce alcune indicazioni per una revisione complessiva del sistema di finanziamento delle autorità. Le linee direttrici proposte da Assonime sono volte a conciliare la salvaguardia del buon funzionamento e dell’indipendenza delle autorità con l’esigenza di un rigoroso controllo della spesa pubblica:
– Pluralità dei modelli di finanziamento. In Italia come in altri paesi le autorità indipendenti hanno sistemi di finanziamento diversi tra loro, con varie combinazioni di finanziamento a carico del mercato e a carico del bilancio pubblico. Sarebbe inopportuno mirare a introdurre un modello uniforme da applicare a tutte le autorità. Per le autorità con competenze generaliste di garanzia resta fondamentale il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato.
– La base normativa per le contribuzioni a carico del mercato. Per la maggior parte delle autorità la legge fissa ex ante una soglia massima alle prestazioni patrimoniali che le autorità possono richiedere al mercato. I presupposti normativi per l’esercizio del potere di imporre prestazioni patrimoniali devono essere chiari e verificabili.
– Evitare il finanziamento attraverso le sanzioni. I sistemi di finanziamento devono essere strutturati in modo da non alterare gli incentivi delle autorità nello svolgimento dell’attività istituzionale, in particolare con riferimento all’incentivo a imporre sanzioni. Vanno quindi eliminate le disposizioni che prevedono il finanziamento diretto delle autorità attraverso le ammende.
– Evitare i trasferimenti di risorse tra autorità. La legge finanziaria per il 2010 ha disposto un trasferimento di risorse tra autorità destinato ad operare in via transitoria, fino al 2012. Questo modello, come quello del pooling delle risorse proprie tra le diverse autorità, pone a carico degli operatori di alcuni settori il finanziamento di funzioni pubbliche svolte in favore dell’intera collettività. Il risultato è un’evidente iniquità del prelievo. Inoltre, in un sistema di condivisione delle risorse, gli incentivi delle singole istituzioni a comportamenti virtuosi sul piano finanziario vengono indeboliti. Queste controindicazioni sconsigliano l’adozione di questi modelli come soluzione a regime.
– Autonomia e disciplina di finanza pubblica. Le prerogative di autonomia operativa riconosciute alle autorità vanno contemperate con il controllo della finanza pubblica. Per raggiungere l’obiettivo è essenziale valorizzare il momento della stima del fabbisogno delle autorità che, in linea con il nuovo sistema di finanza pubblica, dovrebbe avere un orizzonte triennale e essere collegato agli obiettivi dell’azione istituzionale. Sulla base di un esame approfondito delle stime di fabbisogno triennale delle varie autorità, il Parlamento dovrebbe farsi garante dell’adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione di ciascuna di esse.
– Il sistema dei controlli. Varie autorità si sono dotate di sistemi interni di controllo, che vanno potenziati e valorizzati. L’attuale quadro normativo consente alla Corte dei conti un controllo che non si limiti a rilievi di regolarità formale ma vada più nella sostanza delle scelte di spesa. Più che un rafforzamento dei notevoli poteri che già spettano alla Corte, servirebbe un loro esercizio più sistematico.
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Allegati: Assonime – Come finanziare le Authority indipendenti.pdf