Dal reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione. Il nuovo sostegno alle famiglie voluto dal Governo Meloni entra nel vivo. Da lunedì 18 dicembre, attraverso il sito dell’Inps, gli interessati potranno presentare domanda per ottenere l’assegno di inclusione il nuovo strumento che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza.
Che cos’è l’Assegno di Inclusione
Dal 1° gennaio 2024, il reddito di cittadinanza sarà sostituito da due differenti misure di supporto:
- il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl), già attivato il 1°settembre del 2023 per tutte le persone occupabili che percepivano il reddito di cittadinanza.
- L’assegno di inclusione (Adi), rivolto alle famiglie a basso reddito con membri disabili, minori, over 60 persone in condizione di svantaggio, assistite dai servizi sociali o in carico ad altre istituzioni.
Secondo le stime dell’Inps, a partire dal 2024 saranno oltre 737mila le famiglie che potranno ricevere l’assegno di inclusione, ovvero 1,6 milioni di persone “non occupabili”.
Come funziona e a quanto ammonta l’assegno di inclusione
L’assegno di inclusione potrà arrivare fino a 500 euro al mese (630 euro se la famiglia comprende persone over 67 o con disabilità gravi), con l’aggiunta di 280 euro mensili per le famiglie che vivono in affitto. La misura sarà erogata per 18 mesi e potrà essere rinnovata, dopo uno stop di un mese, per ulteriori 12 mesi. Per accedere all’Assegno di inclusione, i beneficiari dovranno essere residenti in Italia da almeno cinque anni e avere un ISEE non superiore a 9.360 euro. Sarà necessario sottoscrivere un Patto di attivazione digitale e iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), e i controlli sui beneficiari saranno inaspriti rispetto a quelli effettuati per il reddito di cittadinanza.
Assegno di inclusione: come fare domanda dal 18 dicembre
L’assegno di inclusione potrà essere chiesto soltanto in modalità telematica all’Inps, alla piattaforma Siisl, il Sistema Informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa. In caso di difficoltà, l’utente potrà rivolgersi ai patronati e, dal 1° gennaio, anche ai Caf. Assistenza sarà data anche dai Comuni.
Dopo la presentazione della richiesta, il potenziale beneficiario dovrà iscriversi alla piattaforma Siisl dove potrà sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (cosiddetto Pad nucleo).
A quel punto,l’Inps verificherà la presenza dei requisiti. Se la verifica darà esito positivo, dal mese successivo alla sottoscrizione del Pad, il beneficio sarà erogato. Trascorsi 120 dalla presentazione della richiesta i componenti del nucleo familiare verranno convocati dai Servizi sociali che saranno chiamati ad un’analisi multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. A quel punto, chi sarà considerato attivabile al lavoro o aderirà volontariamente verrà avviato ad uno specifico percorso che porterà, dopo il Patto di inclusione, alla sottoscrizione di un Patto di attivazione digitale individuale (Pad individuale).
“L’accesso alla misura, nonostante l’oggettiva complessità derivante dalla necessità di coordinare le azioni di più attori, pubblici e privati, è stata resa semplice per l’utente, con la piattaforma Siisl. Una volta presentata la domanda di Adi, infatti, l’utente richiedente può iscriversi al Siisl dove troverà, in un unico “luogo” virtuale, un percorso guidato sui vari passaggi da compiere, come il Patto di Attivazione Digitale, l’Incontro con i Servizi Sociali, il Patto di Inclusione e il Patto di Servizio Personalizzato. Il SIISL inoltre dialogherà direttamente con la sezione dedicata ad Adi sul sito INPS, per limitare gli adempimenti ed avere una funzionalità che ricorderà le scadenze sugli adempimenti, come quella dei 120 giorni entro i quali dovrà avvenire il colloquio con i Servizi Sociali dopo la sottoscrizione del Pad. Un’altra funzionalità consentirà al richiedente ADI di monitorare lo stato di attivazione dei componenti del nucleo, dei quali il richiedente ADI si rende “garante”, spiega il Dg dell’Inps, Vincenzo Caridi.
L’assegno di inclusione è compatibile con l’attività lavorativa?
Se uno o più componenti della famiglia inizieranno un’attività lavorativa, il maggior reddito da lavoro percepito non concorrerà alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Devono essere comunicati all’Inps esclusivamente i redditi eccedenti tale soglia. Il reddito derivante dall’attività deve essere comunque comunicato dal lavoratore entro 30 giorni. Inoltre, il beneficiario del nucleo famigliare che riceve l’Adi attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che sia riferita a:
1) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale;
2) un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
3) un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
4) una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.