Arera, l’Autorità per l’energia, l’acqua e i rifiuti, ha prorogato la sospensione dei pagamenti di bollette e avvisi di pagamento per luce, gas, acqua e rifiuti fino al 31 ottobre 2023, per gli utenti colpiti dall’alluvione dello scorso maggio in Emilia-Romagna e in altre regioni dell’Italia.
Allungata la proroga in scadenza ad agosto
La delibera 390/2023/R/com dell’ARERA ha esteso la sospensione dei pagamenti fino al 31 ottobre 2023, seguendo la precedente sospensione automatica prevista dal 1° maggio al 31 agosto 2023 in base al decreto-legge 61/23 (“decreto alluvione”). Questa proroga si applica ai residenti dei Comuni dell’Emilia-Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze.
Come beneficiare della sospensione
Per ottenere l’estensione della sospensione dei pagamenti, rispetto a quella generalizzata già in atto, i clienti interessati devono inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fornitori di energia e gas e ai gestori dei servizi idrici integrati o rifiuti entro il 31 agosto o entro la data di fine della sospensione. La dichiarazione servirà a confermare che l’utenza o la fornitura è situata in un’abitazione o sede danneggiata a causa degli eventi alluvionali.
Sospese anche le azioni di morosità
Nel periodo di sospensione delle bollette sono sospese anche le azioni sulla morosità, previste dalla regolazione dell’Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali.
Piano di rateizzazione per almeno 12 mesi
Al termine della sospensione, con la possibilità per gli utenti colpiti dagli eventi di effettuare pagamenti secondo le scadenze normali, i fornitori di energia e gas insieme ai gestori dei servizi idrici integrati e dei rifiuti urbani devono offrire un piano di rateizzazione ai propri utenti per gli importi sospesi. Il piano prevede un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti e utenti, come già previsto dalla deliberazione 267/2023/R/com.