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Arbitro Consob: meno controversie finanziarie nel 2022, risparmiatori risarciti per 30.000 euro pro-capite

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E’ diminuito nel 2022 il numero di ricorsi dei risparmiatori che si sono rivolti all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), l’organo istituito presso la Consob per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli intermediari e i loro clienti: sono stati 1.116 (rivolti a 75 intermediari) , contro i 1.582 del 2021 e i 1.772 del 2020.

Nel corso dei 6 anni di attività si è assistito al “progressivo affievolirsi del contenzioso di tipo seriale, scaturito dalle vicende di “risparmio tradito” emerse a seguito delle crisi bancarie di fine 2015 e meta 2017” ha detto il Presidente di Acf, Gianpaolo Barbuzzi. Questo tipo di contenzioso è stato progressivamente sostituito da controversie piu etero­genee e non correlate a situazioni di instabilita o, peggio, di crisi conclamata di intermediari. Dunque, decisamente piu in linea con il dna di un organismo di risoluzione stragiudiziale”.

Arbitro Consob: 19 milioni i risarcimenti nel 2022. Accolto il 57% dei ricorsi

I risparmiatori che si sono rivolti all’Acf per far valere i propri diritti si sono visti riconoscere l’anno scorso 19 milioni di euro di risarcimenti per una media pro-capite di circa 30.000 euro. Il 57% dei ricorsi ha trovato accoglienza favorevole da parte dell’organismo, il quale ha rilevato per la prima volta nel 2022 una controversia per inadempimento del Regolamento Crowdfunding da parte del gestore di un portale.
Facendo un bilancio dell’attività dell’organismo dalla sua nascita nel 2017 emerge un totale di 142 milioni rientrati nelle tasche dei risparmiatori, 10.000 ricorsi, 9.300 pronunce, il 65% delle decisioni favorevole ai ricorrenti con un tasso di applicazione da parte degli intermediari prossimo al 100%.

“Sono dati che mi portano a dire” dice Barbuzzi, “che la costituzione dell’Acf ha colmato un vuoto di tutela e che l’attività svolta in questi sei anni è stata efficace, considerato che il suo scopo principale è quello di risolvere controversie evitando a entrambe le parti, risparmiatore e intermediario, di attendere i tempi ancora lunghi della giustizia civile”.
È in calo di oltre il 40% l’arretrato che nel primo triennio di attività (2017 – 2019) si era andato accumulando, sempre a causa del “contenzioso seriale”. “L’obiettivo, annunciato un anno fa, di azzerare l’arretrato entro la fine del 2023 è più che mai alla nostra portata”, ha detto Barbuzzi, mentre prosegue con successo l’azione volta a ricondurre il termine di conclusione dei procedimenti dell’Acf entro lo standard dei sei mesi”

Il vademecum nel rapporto tra risparmiatori e intermediari

Il presidente nel suo discorso di presentazione dei dati ha poi illustrato i alcuni punti cruciali nel rapporto tra risparmiatori e intermediari. Eccoli.

  • Fornire “più informazioni” da parte dell’intermediario non equivale a fornire “migliori informazioni”. Il set informativo va “calibrato”, richiamando l’attenzione del cliente su quelle informazioni, fra le tante, che ingenerano autentica consapevolezza sulle caratteristiche e le implicazioni, in termini di rischio, dell’investimento.
  • Il questionario di profilatura (questionario Mifid) deve essere la carta d’identità del risparmiatore, riflettendone l’immagine di oggi e le aspettative di domani: gli intermediari non devono limitarsi a recepire acriticamente le informazioni rese dal cliente, ma promuovere un dialogo e un confronto aperto così da rimuovere eventuali incongruenze e incompletezze
  • Con l’accelerazione dei servizi bancari e finanziari effettuati online, cresce anche il contenzioso derivante da investimenti fatti su sistemi di trading online, dove spesso si nascondono insidie per i risparmiatori legate all’accessibilità immediata e diretta di strumenti finanziari. La raccomandazione agli intermediari è di fornire informative sul prodotto finanziario che siano quanto più possibile visibili nel sito web, in modo da offrire le più ampie garanzie di tutela ai clienti.
  • Eventuali controversie aventi ad oggetti cripto-attività di natura finanziaria e relative alla prestazione di servizi d’investimento da parte di intermediari autorizzati possono già ora essere sottoposte al vaglio dell’Acf.
  • Con il crescere dell’interesse dei risparmiatori per gli investimenti sostenibili, l’Acf porrà particolare attenzione alle controversie sull’offerta di questi prodotti, dove c’è la possibilità di un’elevata conflittualità. Gli intermediari dovrebbero rilevare le preferenze di sostenibilità dei clienti in termini non solo formali ma di effettiva conoscenza dei prodotti sostenibili, ed evitare logiche opportunistiche nel collocamento dei prodotti finanziari

In quali casi si può ricorrere all’ACF

Sul sito della Consob sono indicati i casi e i modi per poter ricorrere all’Arbitro delle controversie finanziarie. In sintesi, possono essere sottoposte all’ACF controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”, che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Il ricorso deve contenere il nome dell’intermediario e l’esposizione dei fatti, nonché l’indicazione della somma richiesta. Si può presentare il ricorso direttamente oppure tramite un procuratore o un’associazione dei consumatori. Ricorrere all’ACF è gratuito. La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF, seguendo le apposite istruzioni operative. Occorre registrarsi al sito e, ottenute le credenziali, accedere all’area riservata e proporre il ricorso.
Il programma conduce passo dopo passo nell’inserimento di tutte le informazioni necessarie, avvertendo di eventuali inesattezze e incompletezze. Consente poi di caricare documenti, alcuni dei quali necessari (documento d’identità del ricorrente, reclamo presentato all’intermediario e relativa attestazione di presentazione).
L’ACF, ricevuto il ricorso, valuta entro 10 giorni se è completo e regolare e, nel caso lo sia, lo invia tempestivamente all’intermediario tramite la piattaforma informatica a cui l’intermediario può accedere attraverso la propria area riservata sul sito dell’Arbitro. L’intermediario ha 30 giorni (45 nel caso in cui si faccia assistere da un’associazione di categoria) per presentare, tramite la piattaforma, le proprie osservazioni al fine di difendersi e provare di aver agito nel rispetto delle regole. Il ricorrente può replicare caricando nella piattaforma ulteriori considerazioni e documentazione nei successivi 15 giorni, a cui può seguire una controreplica.
A questo punto il fascicolo è chiuso e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell’ACF per la decisione.

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