“Reimpiegare” gli anziani in attività di utilità sociale. Ovviamente con un compenso a titolo di collaborazione. Se ne discute alla Camera, in commissione Affari sociali, partendo da alcune considerazioni: che i vecchi modelli sociali, che vedevano le persone anziane ormai tagliate fuori da un’esistenza attiva, non hanno più motivo di esistere; che la vita non finisce con l’uscita dal mondo del lavoro strutturato e formalmente retribuito, dal momento che possono presentarsi molti altri modi per mettere in gioco i propri talenti e le proprie competenze, dando un contributo più che qualificato alla vita sociale nel suo complesso.
All’esame della commissione Affari sociali di Montecitorio ci sono dunque dei progetti di legge (che verranno poi unificati) che prevedono l’impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.
In estrema sintesi, si ipotizza che le amministrazioni locali possono impiegare le persone anziane in attività lavorative di utilità sociale, culturale, sportiva o ricreativa e utilizzarle presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro.
Lo svolgimento di tali attività avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato che comporta l’instaurazione di un rapporto di collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la compatibilità di queste attività con le condizioni di salute, con le esperienze di vita e di lavoro e con le attitudini della persona anziana.
Si prevede poi che i compensi, derivanti dai lavori di utilità sociale svolti dalle persone anziane, siano corrisposti in modo forfettario e includano la concessione di buoni pasto, di abbonamenti gratuiti per i trasporti pubblici locali o per le palestre, nonché per manifestazioni e spettacoli. L’elenco di questi servizi non è tassativo ma indicativo; in tal modo si permette agli enti locali di individuare quali servizi offrire a titolo di compenso secondo le proprie possibilità. I compensi così corrisposti non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali assistenziali, sociali e sanitarie. Le amministrazioni locali che impiegano persone anziane sono obbligate a stipulare una polizza contro i rischi di infortunio nonché di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell’attività svolta.
L’ente locale provvederà al finanziamento delle attività affidate alle persone anziane con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio senza alcun aggravio per la finanza pubblica.