MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE
Come noto, l’ANIA ha partecipato attivamente al confronto aperto sui vari temi affrontati dalla legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, non mancando di rilevare l’esistenza di margini di miglioramento sia per quanto attiene alla “flessibilità in uscita”, sia sul fronte delle misure atte a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, tema questo che costituisce una delle priorità del decreto-legge oggetto della presente Audizione.
In quest’ottica, va nella giusta direzione lo stanziamento di risorse (previsto dall’art. 1, sotto forma di agevolazioni contributive o incentivi a beneficio delle imprese) per favorire le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di contratti di lavoro riguardanti giovani che si trovino in una situazione lavorativa “precaria” o di primo ingresso nel mondo del lavoro (soggetti privi di impiego da più di sei mesi o non in possesso di particolari titoli di studio o in particolari situazioni familiari).
Tuttavia, pur comprendendo i noti vincoli di bilancio imposti dall’Unione Europea, dobbiamo sottolineare il fatto che, nell’immediato futuro, occorrerà pensare a misure strutturali che, nell’ampliare il raggio d’azione delle attuali disposizioni, ricomprendano anche figure con più elevata professionalità al fine, appunto, di favorire ulteriormente il rilancio dell’occupazione.
Si potrebbe, ad esempio, alleggerire” la contribuzione addizionale introdotta dalla legge Fornero sulle assunzioni a tempo determinato (1,4%), contribuzione che comunque dovrebbe essere integralmente restituita al datore di lavoro che proceda alla stabilizzazione del lavoratore (attualmente la restituzione opera per un massimo di 6 mesi), unitamente alla concessione di ulteriori benefici fiscali e contributivi, da definire in base alle risorse disponibili.
Relativamente all’istituto dell’apprendistato professionalizzante, le misure di carattere straordinario contenute nell’art. 2 del decreto-legge 76/2013, volte a confermare tale tipologia contrattuale come modalità tipica di inserimento nel mondo del lavoro, potranno essere utili, nelle more di una auspicata definizione uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica.
Ad avviso dell’Associazione, è tuttavia necessario che le misure al riguardo previste non siano limitate alle microimprese, e alle piccole e medie imprese e possano invece esplicare la loro efficacia anche con riferimento a quelle aziende di grandi dimensioni che frequentemente hanno sedi di lavoro in più regioni.
Anche le misure adottate in materia di tirocini formativi e di orientamento (art. 2), pur essendo orientate a rimuovere alcune delle cause che ne hanno finora limitato l’utilizzo da parte delle imprese, dovranno auspicabilmente essere implementate per pervenire ad una disciplina possibilmente omogenea sull’intero territorio nazionale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE
Per quanto concerne i “correttivi” alla legge 92/2012, contenuti nell’art. 7 del provvedimento in esame, l’ANIA ritiene che debbano essere apportate modifiche in ordine alla disciplina dei contratti a tempo determinato ed alla regolamentazione dei Fondi di Solidarietà bilaterali.
Relativamente ai contratti a tempo determinato, d’intesa anche con le altre principali organizzazioni imprenditoriali, si auspica l’adozione di una misura straordinaria che consenta un più facile ricorso a detto istituto contrattuale per liberalizzare, fino al 30 giugno 2016, la stipula di contratti a termine “acausali” sottoposti all’unico vincolo della durata massima complessiva del rapporto di lavoro di 36 mesi.
Relativamente ai Fondi di Solidarietà bilaterali, si confida in misure atte a velocizzare l’utilizzo di tali ammortizzatori sociali da parte di quelle imprese che hanno in atto processi di ristrutturazione/riorganizzazione che prevedano ricadute sui lavoratori.
In ordine al lavoro a termine, va osservato, in via generale, che l’ipotesi “acausale” di contratto a tempo determinato, c.d. aggiuntiva rispetto a quella prevista dalle legge Fornero (art. 7, comma 1), non può, ad avviso dell’Associazione, essere integralmente rimessa alla contrattazione collettiva. Tale circostanza, infatti, rischia di non consentire un esercizio immediato di detta possibilità (così come, probabilmente, era intenzione del provvedimento ai fini del rilancio dell’occupazione) e di far slittare l’operatività della norma nel medio termine.
Inoltre, non viene in alcun modo affrontata la problematica del coordinamento tra le disposizioni che regolano il contratto a termine c.d. “acausale” e le “clausole di contingentamento” già declinate dalla stragrande maggioranza dei contratti collettivi di lavoro. In altri termini, andrebbe chiarito che la fattispecie di “acausalità” si aggiunge a quelle già previste dalla contrattazione collettiva in essere, con la conseguenza che le percentuali massime di assunzione contenute nei medesimi CCNL non ricomprendono, in alcun modo, detta ipotesi di contratto a termine “acausale”. Anche in questo caso, tale orientamento è motivato dalla volontà di favorire comunque ogni possibile strumentazione atta ad agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
L’abrogazione del divieto di proroga del contratto “acausale” viene valutata positivamente dall’Associazione; tuttavia, la formulazione della norma lascia dei dubbi sulla possibilità o meno di prorogare il contratto “acausale” originariamente introdotto dalla legge Fornero oltre i dodici mesi.
Alcune delicate problematicità si pongono, per il settore assicurativo, relativamente alla disciplina dei Fondi di Solidarietà bilaterali così come novellati dalla c.d. riforma Fornero. I correttivi apportati dal decreto legge in esame (art. 7, comma 5, lett. c), infatti, non risolvono alcune questioni che l’Associazione ha più volte sollevato in sede parlamentare e governativa e, da ultimo, anche in occasione di recenti incontri con le competenti Direzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare, per quanto concerne il processo di adeguamento dei Fondi di Solidarietà preesistenti alla legge 92/2012, dovrebbe essere chiarito che il relativo decreto interministeriale, di recepimento dell’accordo sindacale con il quale ci si è adeguati a detta legge, “ha natura non regolamentare”, come già previsto per altri comparti. Se così non fosse, ci sarebbero conseguenze molto negative sui tempi di emanazione del decreto e, di riflesso, su tutti i possibili provvedimenti a sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale, che possono avere effetti anche sui livelli occupazionali, posti in essere prima dell’emanazione del decreto in parola.
Al riguardo, ci risulta che il Ministero del Lavoro intenda chiarire, in questo senso, tali aspetti e, pertanto, è auspicabile che in sede legislativa si possa intervenire nell’iter di conversione del decreto-legge.
Occorre, inoltre, garantire – nel passaggio dai Fondi di Solidarietà preesistenti a quelli “adeguati” alla legge di riforma del mercato del lavoro – la continuità nella gestione; è perciò indispensabile una norma di legge che preveda che i Comitati Amministratori dei Fondi, unici Organi deputati alla relativa gestione, rimangano “in carica” fino alla nuova ricostituzione, eliminando, quindi, il limite legale della prorogatio di soli 45 giorni (decorrenti dalla data dell’insediamento presso l’INPS), proroga che nei fatti si è rivelata insufficiente a garantire siffatta continuità. In assenza di quanto ora esposto si determinerebbe, infatti, il blocco totale dell’operatività dei Fondi e la conseguente impossibilità di intervenire, ove necessario, a favore dei dipendenti interessati da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
Si concorda, infine, sulla previsione dell’articolo 10 comma 2 che permette – in presenza di uno squilibrio della gestione dei fondi pensione preesistenti – alle fonti istitutive di rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, anche delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. È, secondo noi, prioritario che i fondi siano in equilibrio e che ciò avvenga attraverso il confronto tra le c.d. fonti istitutive.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI
In ultimo, si sottolinea l’apprezzamento per l’intervento attuato per mezzo dell’art. 11 del presente decreto-legge, il cui comma 8, sostituendo l’art. 6-novies del decreto-legge n. 43 del 2013, ha eliminato la situazione di ingiustificata disparità di trattamento fiscale in precedenza esistente tra, da un lato, i contributi pubblici per la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio dello scorso anno e, dall’altro, gli indennizzi e risarcimenti assicurativi.
La nuova versione dell’art. 6-novies prevede – a favore delle imprese ubicate nei Comuni colpiti dalle manifestazioni sismiche – la detassazione, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti relativi ai danni provocati da tali eventi e “verificati con perizia giurata”.
Si ritiene che tale misura – che parifica il trattamento, ai fini fiscali, dei risarcimenti e degli indennizzi di fonte assicurativa ai contributi per la ricostruzione di fonte pubblica – possa costituire un’efficace misura a sostegno della promozione delle polizze assicurative contro il rischio di catastrofi naturali, la cui diffusione, come è noto, comporta innegabili benefici per i saldi di finanza pubblica (restringendo l’area delle imprese prive di copertura assicurativa e, come tali, destinate ad affidarsi alle provvidenze pubbliche).