Entrerà in vigore il prossimo 8 febbraio il regolamento di attuazione dell’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, istituito con un decreto legislativo del 2010. Possono iscriversi in questo Albo i dottori commercialisti ed esperti contabili nonché gli avvocati, iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi Ordini professionali, in possesso di determinati requisiti.
Con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione, coloro che già sono iscritti all’Albo, in via di prima applicazione del decreto legislativo del 2010, avranno sessanta giorni di tempo per integrare la documentazione presentata, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio.
Gli iscritti nell’Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali, secondo quanto previsto dalla legislazione del 2010. L’Agenzia nazionale che gestisce i beni confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), infatti, deve avvalersi di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritto all’Albo degli amministratori giudiziari.
L’Albo è articolato in due sezioni: una ordinaria e una di esperti in gestione aziendale. Nella prima sono inseriti i professionisti che hanno svolto concretamente l’attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati. Per essere inseriti nella seconda sezione, è necessario avere svolto attività di gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.
Coloro che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali possono essere iscritti nell’Albo se risultano iscritti nei rispettivi Ordini professionali da almeno tre anni. La gestione delle aziende sequestrate, ovvero dei beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca, è riservata ai soli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale.
L’emanazione del regolamento che fissa le regole per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione nell’Albo degli amministratori giudiziari è stata rallentata dal vaglio dell’Autorità garante della privacy, che ha chiesto l’adozione di particolari cautele a protezione dei dati personali degli iscritti.
Così l’Albo è stato suddiviso in due parti, una pubblica e una riservata. Nella parte pubblica sono inseriti i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministratore giudiziario. Nella parte riservata sono inseriti gli incarichi ricevuti dall’amministratore giudiziario nonché i suoi compensi. A questa parte riservata possono accedere, oltre al Direttore dell’Agenzia nazionale, soltanto i magistrati e i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali nonché delle segreterie delle procure della Repubblica.
Gli iscritti nell’Albo devono corrispondere un contributo annuale di cento euro.