Via agli sgravi contributivi per il 2016. L’Inps ha reso noti i dettagli sul nuovo bonus per chi assume a tempo indeterminato, in forma ridotta rispetto all’esonero totale per tre anni introdotto nel 2015. L’incentivo alle assunzioni per quest’anno, infatti, coprirà il 40% dei contributi fino a un massimo di 3.250 euro all’anno, per un periodo di due anni.
Accesso all’incentivo: Aziende
Le aziende che avessero assunto lavoratori in possesso dei requisiti nei primi tre mesi dell’anno, hanno diritto recuperare i benefici pregressi con le denunce contributive dei mesi di aprile e maggio 2016.
Sul fronte delle aziende possono beneficiare dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, e il bonus interessa tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni, compresi i casi di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.
Le aziende possono fruire del bonus anche quando le assunzioni mettono in atto un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo. Ha diritto all’esonero anche l’impresa che acquista un’altra società e poi, entro un anno dal trasferimento aziendale, assume lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze. L’incentivo spetta anche alle agenzie di lavoro che assumono personale a tempo indeterminato, anche se poi la somministrazione sarà resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Accesso all’incentivo: Lavoratori
Sul fronte degli assunti, l’esonero spetta ai lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione. Il dipendente, inoltre, non può aver avuto un contratto stabile con l’impresa che richiede l’incentivo o con una società collegata dal primo ottobre al 31 dicembre 2015. Infine, il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale l’azienda ha già goduto del bonus contributivo 2015 o 2016.
Eccezioni
L’incentivo non sarà erogato nel caso in cui l’assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore, oppure quando presso il datore di lavoro sono in corso sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, e anche nel caso in cui, nel giro di sei mesi, i lavoratori vengano prima licenziati e poi riassunti da due società che hanno la stessa proprietà o rapporti di controllo o collegamento.
Il bonus non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”, come i bonus per le assunzioni di over 50 e donne introdotti dalla legge Fornero, ma, invece, è cumulabile con gli incentivi di natura economica, come quelli per l’assunzione dei lavoratori disabili, di giovani genitori, di beneficiari del trattamento Naspi e la Garanzia Giovani.