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ACCADDE OGGI – Voto alle donne, Usa festeggiano centenario

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Pensateci: una cosa che noi oggi diamo per scontata, come la possibilità di votare per tutti a prescindere dal sesso, in una delle più grandi democrazie del mondo compie appena un secolo di vita. Il voto alle donne è stato riconosciuto negli Usa solo il 26 agosto del 1920, esattamente 100 anni fa, quando venne approvato il XIX emendamento alla Costituzione, che recita così: “Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o disconosciuto dagli Stati Uniti o da uno degli Stati a motivo del sesso”. Un ritardo non da poco e che la dice lunga sulla condizione delle donne fino a poche decenni fa, sopratutto se si valutano due aspetti. Il primo è che la Costituzione americana, tra le prime al mondo, è datata 1787, quindi ci sono voluti quasi 140 anni per estendere il diritto al voto anche ai cittadini di sesso femminile.

Il secondo è che gli Stati Uniti sono stati comunque tra i primi, nel mondo occidentale, a riconoscere il suffragio universale. Come è noto la pioniera è stata la Nuova Zelanda, unico Paese (anche se all’epoca era un protettorato britannico non ancora del tutto indipendente) a pensarci già nel XIX secolo, nel 1893. Il primo stato europeo a riconoscere il suffragio universale fu invece il Granducato di Finlandia, con le prime donne elette in parlamento nel 1907. In Russia durante il governo provvisorio in piena rivoluzione nel novembre del 1917, si tennero l’elezioni per l’assemblea costituente a suffragio universale. Suffragio che poi venne confermato nella costituzione sovietica del 1918. In Italia ci si è arrivati solo alla fine del secondo conflitto mondiale, nel 1945. E solo nel 1948 il diritto di voto alle donne è stato introdotto nella legislazione internazionale, quando le Nazioni Unite adottarono la Dichiarazione universale dei diritti umani.

Come stabilito dall’articolo 21 del testo dell’Onu: “1) Chiunque ha il diritto di prendere parte al governo del proprio paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti. 3) La volontà del popolo dovrà costituire la base dell’autorità di governo; questa sarà espressa mediante elezioni periodiche e genuine che si svolgeranno a suffragio universale e paritario e che saranno tenute mediante voto segreto o mediante procedure libere di voto equivalenti.”

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