Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, una delle carte fondamentali delle libertà umane, contenente i principi che ispirarono la Rivoluzione francese. I suoi 17 articoli, adottati tra il 20 e il 26 agosto 1789 dall’Assemblea nazionale francese, servirono come preambolo alla Costituzione del 1791. Documenti simili servirono come preambolo alla Costituzione del 1793 (ribattezzata semplicemente Dichiarazione dei diritti dell’uomo) e alla Costituzione del 1795 (rinominata Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino). Il principio fondamentale della Dichiarazione era che tutti “gli uomini nascono e rimangono liberi ed uguali nei diritti”; nel secondo articolo vengono specificati come diritti di libertà, proprietà privata, inviolabilità della persona e resistenza all’oppressione.
Tutti i cittadini erano uguali davanti alla legge e dovevano avere il diritto di partecipare direttamente o indirettamente alla legislazione; nessuno doveva essere arrestato senza un ordine giudiziario. La libertà di religione, articolo dieci, e la libertà di parola erano salvaguardate entro i limiti dell’“ordine” e della “legge” pubblica. Il documento riflette gli interessi delle élite che lo hanno scritto: alla proprietà è stato conferito lo status di diritto inviolabile, che poteva essere preso dallo Stato solo a fronte di un’indennità; uffici e incarichi furono aperti a tutti i cittadini, secondo l’articolo 6. La Costituzione era stata ricalcata sulla Costituzione degli Stati Uniti d’America, la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, è la summa del pensiero illuminista da Montesquieu a Voltaire, da Diderot a Rousseau.
L’ordine esatto dei principi che vennero stabiliti (1-17)
Articolo 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Articolo 2
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Articolo 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Articolo 4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Articolo 5
La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Articolo 6
La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve quindi essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Articolo 7
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.
Articolo 8
La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Articolo 9
Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Articolo 10
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purchè la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Articolo 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Articolo 12
La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Articolo 13
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.
Articolo 14
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.
Articolo 15
La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.
Articolo 16
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.
Articolo 17
La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.
La Dichiarazione può essere spiegata anche come un attacco al regime monarchico pre-rivoluzionario
L’uguaglianza davanti alla legge doveva sostituire il sistema di privilegi che caratterizzava il vecchio regime. Si insisteva sulle procedure giudiziarie per prevenire abusi da parte del re o della sua amministrazione, come la lettre de cachet, una comunicazione privata del re, spesso utilizzata per dare un avviso sommario di prigionia. Nonostante gli obiettivi limitati degli autori della Dichiarazione, i suoi principi (in particolare l’Articolo 1) potrebbero essere logicamente estesi al significato di democrazia politica e persino sociale. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino divenne, come riconobbe lo storico del XIX secolo Jules Michelet, “il credo della nuova era”.