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Camfin, via libera del parere pro veritate al bond convertibile: “I patti non sono un ostacolo”

I patti parasociali non ostacolano il bond convertibile in azioni Pirelli – E’ questa l’opinione del professore Franco Anelli a cui era stato chiesto un parere pro veritate – “Costituisce atto esecutivo degli impegni assunti da Camfin con le banche finanziatrici” – Il cda di Camfin ha deliberato di far proprie tali conclusioni e attenervisi.

Camfin, via libera del parere pro veritate al bond convertibile: “I patti non sono un ostacolo”

I patti parasociali tra Gpi e Malacalza non ostacolano il bond convertibile in azioni Pirelli. È questa l’opinione del professor Franco Anelli a cui è stato chiesto un parere pro veritate dalla stessa Gpi, la holding che controlla Camfin, nel consiglio dello scorso 5 settembre. ”Le regole parasociali – si legge nel parere – non potrebbero in nessun caso costituire ostacolo alla deliberazione ed esecuzione dell’operazione da parte dei competenti organi sociali”, ha detto Anelli.

In primo luogo perché “l’emissione da parte di Camfin di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Pirelli in portafoglio di Camfin (non apportate al sindacato di blocco Pirelli), in quanto costituisce atto esecutivo degli impegni assunti da Camfin con le banche finanziatrici, funzionale al rientro nei limiti di esposizione pattuiti, non è assoggettato alla procedura di consultazione prevista dagli accordi parasociali tra i soci di Camfin per le ipotesi di dismissione di azioni Pirelli, e non determina, in caso di dissenso di Malacalza Investimenti rispetto a tale operazione, né alcun impedimento giuridico all’esecuzione dell’operazione stessa né l’attivazione della procedura di exit mediante scissione di Gpi prevista dall’accordo quadro tra i soci di Gpi”.

Inoltre, se dall’esecuzione dell’operazione “dovesse derivare un aumento dell’esposizione debitoria di Camfin (ciò che avverrebbe nel caso in cui la provvista raccolta per effetto della sottoscrizione del prestito non venisse interamente destinata a estinzione del debito verso le banche, con il consenso di queste ultime), si richiederebbe l’attuazione della procedura di mera consultazione preventiva tra i soci prevista dall’articolo 6 dell’accordo parasociale relativo a Camfin, che stabilisce che la consultazione avvenga con almeno 3 giorni di preavviso rispetto alla data del cda di Camfin che debba deliberare sull’operazione”.

E infine solo nel caso in cui l’incremento dell’esposizione superasse la soglia di 40 milioni di euro, precisa Anelli, sarebbe richiesto il consenso di tutti i partecipanti al patto parasociale, come prevede l’articolo 4 del patto. Le regole parasociali, afferma il giurista, “comunque non potrebbero in nessun caso costituire ostacolo alla deliberazione ed esecuzione dell’operazione da parte dei competenti organi sociali di Camfin, nè inficiare sotto alcun profilo la validità ed efficacia degli atti compiuti dalla stessa Camfin e i diritti acquistati dai terzi”. Il cda della holding ha preso atto di questo parere e ha così deliberato di far proprie tali conclusioni e di attenervisi, ai fini dei comportamenti da porre in essere.

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