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Camera: ridurre tempi pagamenti imprese

Non oltre 60 giorni, poi scattano gli interessi – Il testo messo a punto nella commissione Attività produttive della Camera

Camera: ridurre tempi pagamenti imprese

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali: la commissione Attività produttive della Camera ha messo a punto e adottato il testo base che unifica varie proposte. Sette articoli che si riferiscono alle transazioni tra imprese.

Si stabilisce che il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora lo stesso creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto o il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto. 

Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Ciò non pregiudica però la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. 

In caso di ritardo di pagamento, l’impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa, per ottenere l’ingiunzione di pagamento. L’impresa debitrice che intenda opporsi all’ingiunzione di pagamento  prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato. Ovviamente sono previste sanzioni per chi produce documentazione falsa o contraffatta.

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