Accanto ai prodotti a chilometro zero arrivano nei mercati anche le piccole produzioni locali, cioè quelle derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province vicine e confinanti.
L’aula del Senato ha appena approvato il disegno di legge per promuovere e valorizzare la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione e marchio in etichetta.
Se ne riparlerà alla Camera per il sì definitivo, ma intanto sono state tracciate le linee guida. Possono svolgere attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese; i prodotti devono essere quelli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende e in quantità ridotta come parte marginale della produzione a integrazione del reddito; i Comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta; le piccole produzioni locali devono essere vendute nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali concernenti l’etichettatura e la presentazione (in particolare, la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività).
Ovviamente sono previste sanzioni: l’operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, o utilizzi l’etichettatura o il marchio in assenza dei requisiti va incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.