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Autonomia differenziata: sì della Camera, ora è legge. E sul premierato al Senato il primo via libera: cosa cambia

Dopo il primo ok del Senato alla riforma del premierato, nella notte alla Camera seduta fiume che dà il via libera all’Autonomia differenziata, tra le contestazioni delle opposizioni: ecco cosa prevede

Autonomia differenziata: sì della Camera, ora è legge. E sul premierato al Senato il primo via libera: cosa cambia

L’Aula della Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge sull’Autonomia differenziata con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un astenuto. Il via libera è arrivato al termine di una seduta fiume notturna deliberata dall’assemblea nella tarda serata di ieri, tra le contestazioni delle opposizioni che ribattezzano in “SpaccaItalia” il ddl.

Il disegno di legge con le “Disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” è stato licenziato nel testo identico a quello votato dal Senato in prima lettura. Ieri, intanto, al Senato, il primo via libera al premierato: ecco quali novità contiene.

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Autonomia differenziata, cosa dice il ddl

Il disegno di legge per l’autonomia differenziata si compone di 11 articoli e definisce i princìpi generali e le procedure delle intese tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, o le revoche, di ulteriori forme di autonomia.

Nel ddl viene, tra l’altro, stabilito che l’attribuzione di funzioni riferibili ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (i cosiddetti Lep). Il negoziato per l’attribuzione di nuove funzioni viene proposto dalla Regione interessata al presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali (prima dell’avvio del confronto Stato-Regione il Governo informerà le Camere e la Conferenza Stato-Regioni). Il presidente del Consiglio può peraltro limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie.

Il Governo viene quindi delegato a determinare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, i livelli essenziali delle prestazioni, mentre il trasferimento delle funzioni attinenti a materie riferibili ai Lep può essere deliberato soltanto successivamente alla definizione di tali livelli e ai relativi costi e fabbisogni standard (e comunque dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie).

Con una modifica approvata nel corso dell’esame da parte del Senato è stato specificato che tali risorse devono assicurare gli stessi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale, comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, mentre dovrà essere garantita l’invarianza della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, insieme alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le intese Regione-Stato non potranno peraltro superare i dieci anni e potranno essere riviste su iniziativa delle due parti, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere.

Nel corso della notte sono stati approvati quattro ordini del giorno depositati da Forza Italia (gli unici interventi sul testo che hanno ottenuto il parere favorevole dall’esecutivo), attraverso i quali viene, tra l’altro, sollecitata la sospensione dei negoziati con le Regioni fino alla definizione dei Lep con la legge delega prevista dal ddl.

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