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Jobs Act, la Corte costituzionale allarga le tutele per i licenziamenti: così aumentano le chance di reintegro

Lavoro e Jobs Act: la sentenza della Consulta stabilisce che le cause di nullità del licenziamento non sono solo quelle previste “espressamente”, aprendo così nuovi spazi alla discrezionalità del giudice

Jobs Act, la Corte costituzionale allarga le tutele per i licenziamenti: così aumentano le chance di reintegro

La Corte costituzionale ha allargato la tutela per i lavoratori licenziati che il Jobs Act aveva invece limitato. Con la sentenza numero 22 del 2024 la Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”, tornando di fatto ad ampliare la possibilità di reintegro nel posto di lavoro ed eliminando così i paletti introdotti dal Jobs Act per tutti i nuovi assunti (col contratto a tutele crescenti introdotto dallo stesso decreto).

Jobs Act, cosa ha detto la Consulta sui licenziamenti

L’articolo su cui si è espressa la Consulta prevede che il giudice, con la pronuncia con cui dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto”.
Secondo l’interpretazione della Corte invece questa disposizione “è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.

Licenziamenti, la contestazione della Cassazione

Questa limitazione era stata contestata dalla Cassazione che si era quindi rivolta alla Consulta. Secondo la Cassazione il decreto legislativo del 2015 aveva violato l’articolo 76 della Costituzione che regola l’attuazione delle leggi delega. Il Jobs Act fu varato secondo questa procedura, che prevede a monte una legge delega approvata dal Parlamento che indica i principi della riforma, e a valle uno o più decreti legislativi emanati dal governo che attuano gli stessi principi. Secondo la Cassazione, nei principi della legge delega si dice che la riforma avrebbe dovuto prevedere la tutela del reintegro nel posto di lavoro in tutti i casi di “licenziamenti nulli”, senza distinzioni. Mentre il governo, con il decreto legislativo 23, aveva limitato questa tutela ai soli licenziamenti nulli “espressamente” previsti dalla legge, abusando quindi della delega, e non attenendosi alle indicazioni del Parlamento.

“Prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa”, precisano i giudici della Corte Costituzionale, il Jobs Act “ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante”.

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