La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto o modificato delle disposizioni rilevanti anche in materia pensionistica. Vediamo nel dettaglio le novità.
Pensione di vecchiaia 2024
I lavoratori, il cui primo accredito contributivo è successivo al 1° gennaio 1996, potranno accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti anagrafici previsti dalla normativa al momento vigente, oggi 67 anni, e di versamenti contributivi minimi non inferiori a 20 anni, a condizione che la pensione lorda mensile sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (anziché pari a 1,5 volte detto importo come prima).
Pensione anticipata contributiva 2024
I lavoratori, il cui primo accredito contributivo è successivo al 1° gennaio 1996, potranno ora accedere alla pensione anticipata, attualmente a 64 anni di età e con 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l’ importo mensile della pensione non sia inferiore ad una soglia minima mensile non più uguale per tutti a 2,8 volte l’ assegno sociale, ma sia pari a:
- 3 volte l’assegno sociale,
- 2,8 volte per le donne con 1 figlio,
- 2,6 volte per le donne con 2 o più figli.
Inoltre, sempre per i lavoratori interessati la pensione anticipata:
- non deve superare di 5 volte il trattamento minimo previsto a normativa vigente, fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni)
- decorre dalla “finestra” che si apre dopo tre mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti richiesti.
Viene inoltre agganciato agli adeguamenti della speranza di vita anche il requisito dei 20 anni di contribuzione effettiva per il riconoscimento della pensione anticipata contributiva.
Pensione 2024: Ape Sociale
Come è noto, l’Ape Sociale è una indennità, garantita dallo Stato ed erogata dall’Inps, a lavoratori in determinate condizioni contributive ed in stato di difficoltà, che non siano comunque titolari già di pensione in Italia o all’ estero.
Tale misura è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2017 e poi prorogata di anno in anno fino alla recente Legge di Bilancio, per cui la misura resta in vigore per tutto il 2024 per chi raggiungerà i requisiti nel corso dell’ anno, ma con l’aumento a 63 anni e 5 mesi (da 63 anni) dell’ età minima per accedervi.
L’ indennità viene corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.
È inoltre stabilita la non cumulabilità dell’Ape Sociale con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatti salvi i redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui.
Pensione 2024: Opzione donna
Per il 2024 è prorogato l’anticipo pensionistico “opzione donna”, ma con l’ aumento da 60 a 61 anni del requisito per accedervi, eventualmente ridotto fino ad un massimo di due anni.
Pensione a “quota 103” nel 2024
È stata prorogata anche per l’anno in corso la possibilità di andare in pensione anticipata con la così detta “quota 103”, ovvero con almeno 62 anni e un’anzianità contributiva maturata di 41 anni.
Sono peraltro state apportate le indicate modifiche:
- l’importo pensionistico viene calcolato esclusivamente con il sistema contributivo
- la pensione erogata non potrà superare di 4 volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione, sino alla pensione di vecchiaia
- la “finestra” per la decorrenza della pensione passa da 3 a 7 mesi per i lavoratori del settore privato e da 6 a 9 mesi per il settore pubblico.
Coerentemente, viene prorogato anche l’incentivo a restare in servizio, pur avendo maturato i requisiti per “quota 103”, devolvendo direttamente al lavoratore in busta paga i contributi previdenziali netti a suo carico.
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici
È incrementata l autorizzazione di spesa per il prepensionamento, con almeno 35 anni di contributi, dei lavoratori poligrafici delle imprese stampatrici di quotidiani e periodici, a fronte di piani di riorganizzazione e/o ristrutturazione, a seguito di crisi aziendale, presentati dalle imprese al Ministero del Lavoro entro il 31 dicembre 2023.
Adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita
La cessazione del blocco del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita del requisito contributivo per l’ accesso alla pensione anticipata, attualmente pari a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, è stata anticipata dal 31 dicembre 2026, come previsto in precedenza, al 31 dicembre 2024.
Peraltro, come stabilito dal decreto del Ministero dell’ Economia, pubblicato il 17 ottobre scorso sulla G.U. n.243, per il biennio 2025-2026 è prevista l’invarianza dei requisiti pensionistici soggetti a tale adeguamento.
Fino al 2026 si continuerà dunque ad ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia a 67 anni, restando fermi anche gli altri requisiti di accesso alla pensione legati alla variazione della speranza di vita.
Riscatto dei periodi non coperti da contributi
I lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla Gestione separata Inps, con il primo accredito contributivo solo dopo il 1° gennaio 1996 e non già pensionati, possono riscattare, anche parzialmente, in una unica soluzione o sino a 120 rate mensili, dei periodi, non coperti da contribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, compresi tra il primo versamento contributivo e l’ultimo versamento accreditato, che non siano però stati soggetti ad obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria.
I periodi scoperti di contribuzione verranno equiparati a periodi di lavoro e potranno essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.
L’acquisizione di anzianità contributiva per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 comporterà l’ annullamento d’ ufficio del riscatto e la restituzione dei contributi già versati.
Per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro può assumere l’ onere del riscatto, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso, con deduzione totale dell’ importo dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Rivalutazione automatica delle pensioni
Per il 2024 le aliquote della rivalutazione pensionistica, sulla base del tasso di inflazione dell’ anno precedente, sono state determinate come segue:
- 100 per cento per le pensioni pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo
- 85 per cento per quelle superiori a 4 volte e sino a 5 volte il trattamento minimo
- 53 per cento per quelle superiori a 5 volte e sino a 6 volte il trattamento minimo
- 47 per cento per quelle superiori a 6 volte e sino a 8 volte il trattamento minimo
- 37 per cento per quelle superiori a 8 volte e sino a 10 volte il trattamento minimo
- 22 per cento (anziché il 32 per cento della legge di bilancio 2023 !) per le pensioni complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.