Per l’Agenzia delle Entrate non farà più differenza d’ora in poi in che modo arrivano i proventi finanziari.
Con la nuova riforma fiscale, in base allo schema di ddl delega, tutti i proventi da investimento saranno raggruppati in un’unica categoria reddituale: redditi finanziari (interessi e dividendi) confluiranno insieme agli altri redditi di natura finanziaria (capital gain), soggetti a tassazione in base al principio di cassa.
“Andremo a definire una sola categoria di redditi di natura finanziaria, tassati per cassa e permetteremo di dedurre le perdite, con la possibilità di riporto fino al quarto anno successivo” ha detto il viceministro delle finanze Maurizio Leo che ha messo a punto lo schema di legge delega.
Abolita l’imposta sul maturato a favore della tassazione per cassa
La delega dovrebbe essere esaminata e approvata dal consiglio dei ministri di giovedì 16 marzo: prima si terrà l’incontro di presentazione alle parti sociali e agli operatori per un confronto. “Sono aperto alla discussione e alle osservazioni che arriveranno su un progetto strutturale, molto articolato” dice ancora Leo.
Attualmente, il Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede che le rendite finanziarie siano suddivise in due categorie: redditi di capitale e redditi diversi (maturato e realizzato), entrambi soggetti a IRPEF con un’aliquota proporzionale del 26%, come ha stabilito, da ultimo, il decreto legge 66/2014.
La riforma, invece, prevede un’imposta sostitutiva su questi redditi basata sulla differenza tra voci positive e negative, con la possibilità di riportare le minuslvalenze negli anni successivi e di optare per la tassazione sul realizzato esprimendo tale scelta in dichiarazione o attraverso gli intermediari finanziari.
Si introduce in sostanza uno sconto sulle perdite permettendo di compensare le minusvalenze e si permette a chi detiene fondi comuni di investimento di compensare tra risultati positivi e negativi.
Con la riforma della tassazione sui redditi finanziari, di fatto, viene cancellata l’imposta sul maturato a fine anno, a prescindere dal realizzo, su cui si basava la tassazione della riforma Visco, in favore di una tassazione per cassa che, Leo, rispetta maggiormente il principio di capacità contributiva.
“La tassazione per cassa del realizzato rispecchia il principio di capacità contributiva, al contrario del maturato a fine anno. Lo stesso vale rispetto alla possibilità di compensare, spiega Leo: “se una partecipazione costa 100, percepisco un dividendo di 10 e vado a cedere la quota per 90, andrò a compensare la minusvalenza”. Un capitolo a parte viene poi dedicato a un’aliquota sostitutiva agevolata sui redditi conseguiti dalle casse di previdenza.