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Bollette, Antitrust dopo il Consiglio di Stato: rincari vietati se i contratti non sono in scadenza. Milleproroghe: stop fino al 30 giugno

L’Antitrust ha corretto i provvedimenti nei confronti delle società elettriche dopo la sentenza del Consiglio di Stato – Ecco cosa cambia

Bollette, Antitrust dopo il Consiglio di Stato: rincari vietati se i contratti non sono in scadenza. Milleproroghe: stop fino al 30 giugno

Niente aumenti in assenza di una chiara data di scadenza. Gli aumenti sono validi invece se il termine contrattuale è stato comunicato chiaramente ai consumatori. Questo il sunto della delibera emanata dall’Antitrust dopo la sentenza del Consiglio di Stato relativa alle modifiche unilaterali dei contratti (con rincari) adottate dalle varie società elettriche.

La sentenza del Consiglio di Stato e la delibera dell’Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato a cui si era appellata Iren, ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi lo scorso 12 dicembre nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie. L’Autorità ha sospeso le modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022.  

Proprio il decreto Aiuti Bis infatti, aveva stabilito la sospensione dal 10 agosto 2022 al 30 settembre 2023 dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle società di modificare il prezzo di fornitura e delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. Il Consiglio di Stato ha ridotto il margine d’azione dell’articolo 3 al solo “ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti”. 

Parlando in parole povere, secondo Palazzo Spada, in presenza di una chiara data di scadenza comunicata al consumatore la proposta di rinnovo è legittima, così come i rincari. Se invece la data di scadenza non è stata comunicata chiaramente ai consumatori, la proposta di nuove condizioni economiche (peggiori) non può essere effettuata. 

Cosa succede adesso?

Considerando le condizioni appena descritte, l’Antitrust ha confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie “sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza”. Le società non potranno dunque applicare le modifiche da loro stabilite (rincari compresi) sulle bollette che non hanno una effettiva scadenza ed entro dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.

Su Hera e A2A, invece, l’Autorità non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza. 

Milleproroghe: niente rincari fino al 30 giugno

Novità sul tema arrivano anche dal decreto Milleproroghe. In base a quanto previsto, ogni clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto non sarà efficace fino al 30 giugno del 2023. Si tratta, in altre parole, di una proroga di 2 mesi, dal 30 aprile alla nuova scadenza di giugno, del termine per applicare la norma contenuta nel decreto “Aiuti bis”.

“La norma punta a un doppio obiettivo: proteggere cittadini e consumatori in questi mesi difficili e allo stesso tempo garantire e tutelare l’iniziativa economica di quelle aziende più esposte al perdurare dell’instabilità dei mercati energetici”, precisa il ministro Gilberto Pichetto.

“Come Mase e come Governo è massimo l’impegno nel sostenere le famiglie e gli imprenditori in questa difficile congiuntura. Ringrazio il presidente dell’Antitrust Rustichelli che ha segnalato la questione consentendoci di collaborare alla risoluzione della problematica”, ha aggiunto il ministro.

La norma chiarisce infatti proprio il punto al centro della contesta tra Antitrust e società, stabilendo che la sospensione delle modifiche unilaterali non si applica a quelle clausole che consentono l’aggiornamento delle condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso e fermo restando il diritto di recesso della controparte. Una precisazione necessaria per tutelare anche le imprese fornitrici, che a fronte di aumenti dei prezzi di gas naturale “di quasi 7 volte rispetto alla media degli ultimi anni”, sarebbero costrette a “vendere energia per i prossimi mesi a un prezzo significativamente inferiore a quello di acquisto”.

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