La riforma Cartabia del Csm è legge. L’aula del Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento firmato dalla ministra della Giustizia con 173 voti favorevoli, 37 contrari e 16 astenuti. Anche la Lega ha votato sì, mentre Italia Viva si è astenuta. I voti contrari sono arrivati da Fratelli d’Italia.
“Questa riforma è stata costruita con il contributo di tutti – ha commentato Cartabia – L’aveva chiesta il presidente Sergio Mattarella, applaudito da tutto il Parlamento”.
Ecco le principali novità introdotte dalla nuova legge.
Riforma Cartabia: cosa cambia
Composizione e funzionamento del Csm
I membri del Csm (attualmente 24) tornano a essere 30, di cui tre di diritto (Presidente della Repubblica; primo Presidente di Cassazione; procuratore generale della Cassazione), 20 togati (di cui 2 di legittimità, 5 pm e 13 giudicanti) e 10 laici. Su questi ultimi, viene specificatamente richiesto il rispetto della parità di genere nella scelta delle candidature da parte del Parlamento.
Accesso al concorso per la magistratura
Si potrà accedere al concorso per la magistratura direttamente dopo la laurea: decade quindi l’obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione.
Composizione collegi Csm
I collegi sono formati in modo tale da essere composti tendenzialmente dallo stesso numero di elettori e sono determinati con decreto del ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni.
Stretta sulle “porte girevoli”
Sarà vietato esercitare funzioni giurisdizionali e in contemporanea ricoprire incarichi elettivi e governativi, a livello tanto locale quanto nazionale. Sarà quindi obbligatorio mettersi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Allo scadere del mandato, i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o incarichi di governo (con un mandato però di almeno un anno) non potranno più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati candidati in competizioni elettorali ma non eletti, per tre anni non potranno tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non potranno assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). I magistrati che hanno svolto ruoli apicali (ad esempio capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali nei ministeri), dopo un mandato di almeno un anno, dovranno restare per un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientreranno, ma per tre anni non potranno ricoprire incarichi direttivi.
Fuori ruolo
Scende il numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200): il principio è contenuto nella delega; dunque, il nuovo numero sarà stabilito con i decreti attuativi.
Separazione delle funzioni
Sarà possibile un solo passaggio di funzione tra requirente e giudicante nel penale, entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede (escluso quindi il periodo di tirocinio di 18 mesi). Limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti, nonché’ per il passaggio alla Procura generale presso la Cassazione.
Stop nomine a pacchetto
L’assegnazione degli incarichi direttivi/semidirettivi si decide in base all’ordine cronologico delle posizioni libere, per evitare le cosiddette “nomine a pacchetto”. Si prevedono corsi di formazione sia prima di aver accesso alla funzione che dopo.
Fascicolo personale
I fascicoli di ogni singolo magistrato saranno aggiornati con tutti i dati rilevanti raccolti anno per anno.