I lobbisti nei palazzi dove si prendono le decisioni politiche e economiche. Il Senato si avvia verso il sì definitivo al riconoscimento dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, dando così conclusione a quanto già approvato dalla Camera sulla disciplina dell’attività di lobbying.
L’argomento è all’attenzione della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, che avvia l’esame martedì in sede redigente.
Lobby: ecco le nuove regole
Dunque, dopo 3 anni di iter parlamentare, anche l’Italia avrà una regolamentazione delle lobby. Viene istituito un registro per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui i soggetti che intendono svolgere tale compito hanno l’obbligo di iscriversi.
Si stabilisce inoltre quali sono i decisori pubblici presso i quali i ‘lobbisti’ svolgono la propria attività: parlamentari e componenti del governo, rappresentanti degli organi delle autonomie territoriali, presidenti e componenti delle autorità indipendenti, organi di vertice degli enti statali, titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e altri enti pubblici, responsabili degli uffici di diretta collaborazione delle istituzioni e degli organismi citati dalla nuova disciplina.
Gli incontri dei lobbisti devono essere trasparenti e documentati, e dunque per ciascun evento devono essere indicati
1) luogo, data, ora e durata dell’incontro;
2) modalità di richiesta dell’incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
3) oggetto dell’incontro;
4) soggetti partecipanti all’incontro.
Lobby: le eccezioni
Le disposizioni previste dal testo approvato dalla Camera e ora al vaglio del Senato non si applicano però:
a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all’esercizio della loro professione o funzione;
b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;
c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;
d) ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;
e) all’attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione;
f) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d’ufficio, professionale o confessionale;
g) all’attività di comunicazione istituzionale.
Le sanzioni
Ovviamente al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste si applicano sanzioni commisurate alla gravità della condotta: dalla ammonizione alla censura fino alla cancellazione dal registro presso l’Autorità.